La Cassazione rileva l’illegittimità della contestazione della recidiva decorsi cinque anni dall’irrevocabilità della sentenza di patteggiamento
Cassazione Penale, Sez. VI, 18 febbraio 2016 (ud. 29 gennaio 2016), n. 6673
Presidente Ippolito, Relatore Tronci
Con una sentenza dalle interessanti ricadute pratiche, la Corte di Cassazione annulla la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Roma che, in sede di giudizio di bilanciamento, riconosceva l’equivalenza tra attenuanti generiche e la contestata recidiva ex art. 99 c.p. derivante da un unico precedente penale, già definito con sentenza irrevocabile ex art. 444 c.p.p., risalente a più di cinque anni prima dai fatti oggetto del nuovo accordo.
Il ragionamento seguito dai giudici di legittimità si articola in modo lineare e condivisibile.
Anzitutto, si sottolinea come il decorso del quinquennio dal passaggio in giudicato dell’unico precedente esistente a carico dell’imputato, costituito da una sentenza di applicazione della pena, abbia comportato ipso iure l’estinzione del relativo reato e dei connessi effetti penali ex art. 445, co. II, c.p.p.; con la conseguenze superfluità di un ricorso al giudice dell’esecuzione per una formale declaratoria in tal senso (v. conf. Cass. Pen, V sez, sent. n. 20068 del 22.12.2014).
Da ciò deriva, in seconda battuta, la critica della Corte regolatrice circa il controllo operato dal Tribunale capitolino che ha provveduto a ratificare l’accordo delle parti fondato sull’erronea sussistenza della circostanza di cui all’art. 99 c.p. Di fatti, la determinazione contra legem della pena, concordata tra le parti ed illegittimamente accolta dal giudice, invalida la base negoziale sulla quale è maturato l’accordo e vizia inevitabilmente la sentenza che lo ha recepito.
Tale censura corrisponde pienamente, pertanto, a quell’esigenza di specificità “rafforzata” – in aderenza all’insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. sent. n. 25939 del 29.2.2013) – per cui la critica al provvedimento che abbia accolto la domanda dell’imputato deve impegnarsi a demolire, come nel caso di specie, proprio quanto dalla stessa parte richiesto.
Questo, in conclusione, il principio di diritto affermato dalla Corte:
Il decorso del quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena comporta l’estinzione del relativo reato e dei connessi effetti penali (ivi compresa, pertanto, la rilevanza dell’illecito ai fini della contestazione della recidiva), precisando che tali conseguenze si producono ipso iure, senza necessità di una formale declaratoria in tal senso da parte del giudice dell’esecuzione.