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Mafia capitale: sospesi i termini di custodia cautelare per tutti gli imputati

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Tribunale di Roma, Sez. X penale, Presidente Ianniello
Ordinanza del 12 aprile 2016

Segnaliamo, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda, l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Roma nel processo mafia capitale con la quale, accogliendo la richiesta dei pubblici ministeri Cascini, Ielo e Tescaroli, è stata disposta, ai sensi dell’art. 304 c.2 c.p.p., la sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti di tutti gli imputati durante il tempo necessario per il dibattimento e per la deliberazione della sentenza.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 304 c.2 c.p.p., «i termini previsti dall’articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni».

«Evidenza della prova e dibattimento complesso – si legge nell’ordinanza – sono due concetti non necessariamente in contraddizione tra loro, dal momento che anche una prova articolata e riferita a plurime acquisizioni istruttorie può acquisire, per il pm che la propone e per il giudice che la valuta, il carattere dell’evidenza».

Nel caso di specie, «il numero degli imputati (46), il numero delle parti civili (25), il numero e la gravità delle imputazioni (articolate in due diversi decreti di citazione a giudizio immediato), la consistenza della produzione documentale e delle operazioni di intercettazione, infine il numero dei testi indicati dalle parti (centinaia i testi ammessi) costituiscono elementi che concorrono alla individuazione del presente dibattimento come complesso».

Ancora – prosegue il Tribunale – «sin dalla prima udienza è stato previsto un calendario di quattro udienze settimanali con orario programmato almeno fino alle 18.00 e numerose udienze sono state dedicate alle questioni preliminari sollevate dalle difese».

Quanto al secondo requisito richiesto dall’art. 304 c.p.p. (relativo ai reati cui è applicabile la sospensione) l’elencazione degli stessi è contenuta nell’art.  407 c.2 lett. a) «senza che sia possibile al Tribunale valutare in questa fase l’ipotesi accusatoria formulata, poiché una simile valutazione potrebbe determinare una anticipazione del giudizio di merito».

Né, ad avviso del Tribunale, è possibile procedere alla separazione di singole posizioni processuali: «la circostanza che alcune scarcerazioni per decorrenza dei termini sia già intervenute prima della richiesta del pm integra una situazione di fatto che non è ascrivibile al Tribunale e dalla quale non può derivare la disapplicazione delle disposizioni di cui all’art. 304 c.p.p.».

«Il tema della sospensione – conclude il Tribunale – prescinde da quello delle esigenze cautelari, il cui venir meno potrà essere fatto valere dagli imputati soltanto chiedendo la revoca della misura».

Segnaliamo che il Tribunale di Roma ha ritenuto manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale sollevata da alcune difese secondo cui l’accoglimento della richiesta dei pm avrebbe determinato una disparità di trattamento fra quanti hanno già visto decadere la misura e gli altri imputati.

Redazione Giurisprudenza Penale

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