Nei procedimenti innanzi al Giudice di Pace l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non si applica
Cassazione Penale, Sez. V, 31 marzo 2016 (ud. 2 febbraio 2016), n.13093
Presidente Savani, Relatore Catena
La Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha lapidariamente stabilito il principio di diritto secondo cui la causa di esclusione della punibilità, di cui all’art. 131 bis c.p., non è applicabile ai procedimenti davanti al Giudice di Pace, poiché in questi si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274, art. 34, da considerarsi norma speciale. In tali processi “bagatellari” può trovare spazio solo la diversa e specifica «esclusione della procedibilità» prevista dalla legge istitutiva del Giudice di Pace.
La Suprema Corte riafferma quanto sostenuto dalla Sez. Feriale con la sentenza n.38876 del 20.9.15, condividendone il lungo excursus secondo cui le analogie e le differenze esistenti tra il procedimento penale presso il Giudice di Pace ed il procedimento penale ordinario portano a ritenere che tra di essi esista un rapporto di specialità reciproca; ciò in quanto intorno ad un nucleo fondamentale comune, ruotano una serie di istituti e riti speciali, funzionali alle esigenze proprie di ciascun procedimento, come dimostrato dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274, art.2, c.1, il quale costituisce la base normativa che conferma tale impostazione.
A norma dell’art. 34 D.Lgs. n.274 del 2000 “il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza, non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato”; proprio detto pregiudizio costituisce un elemento estraneo rispetto all’ambito di operatività della disposizione ex art. 131 bis c.p., per la quale non hanno alcun rilievo, invece, l’interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento o il diritto di veto della persona offesa e neppure il diritto potestativo dell’imputato a non avvalersi dell’istituto.
La questione in esame è sorta grazie all’impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma contro la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Palestrina che aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell’imputato ai sensi dell’art. 131 bis c.p. per la particolare tenuità del fatto.
Secondo la Quinta Sezione il ricorso è fondato per un dato testuale: il Giudice di Pace dispone di una “tenuità propria” (l’art. 34 del D.Lgs. 274/00) che è sostanzialmente diversa da quella introdotta lo scorso anno nel codice penale con l’art. 131 bis – introdotto con il D.Lgs. 16.3.2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18.3.2015 e in vigore dal 2.4.2015.
A norma dell’art. 131 bis c.p., invece, “la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, c.1, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale” (anziché occasionale ex art. 34 D.Lgs n.274 del 2000).
La conferma dell’inapplicabilità dell’art. 131 bis c.p. nei procedimenti per i reati di competenza del Giudice di Pace si trae anche dalla circostanza che il legislatore delegato non abbia seguito l’invito rivolto dalla Commissione Giustizia della Camera di valutare “l’opportunità di coordinare la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall’art.34 del D.Lgs 28 agosto 2000, n.274, in riferimento ai reati del Giudice di Pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame” ossia l’introduzione nel codice penale dell’art. 131 bis, ciò sul rilievo che la legge delega non conferiva tale potere, per cui, durante la fase di progettazione dell’art. 131 bis c.p., è apparso ben chiaro come ciò si sarebbe risolto nel tollerare la coesistenza dei due istituti.
Sotto un secondo profilo la Corte Costituzionale, con la sentenza n.25 del 28.1.15 (dep. 3.3.15), – nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 529 c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui non prevedeva una formula di proscioglimento per la “particolare tenuità del fatto”, “simmetrica ed analoga” a quella prevista, per i soli procedimenti penali di competenza del Giudice di Pace, dall’art. 34 del D.Lgs 28 agosto 2000, n.274 – ha precisato che il legislatore ben può introdurre una causa di proscioglimento per la “particolare tenuità del fatto” strutturata diversamente e senza richiedere tutte le condizioni previste dal D.Lgs. n.274 del 2000, art.34, con ciò confermando che nulla impedisce a due diverse fattispecie di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto di coesistere nel medesimo ordinamento.
La Suprema Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Palestrina per nuovo giudizio.