Lezioni di vita carceraria: “Galera, botte ed omertà”. Parte seconda.
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma
Richiesta di archiviazione, 12 dicembre 2015
La vicenda Cucchi è nota.
A pochi giorni dall’inizio del processo in appello del caso Cucchi, l’Espresso pubblicava in esclusiva le registrazioni effettuate da un detenuto presso il carcere di Parma, da cui emergeva un quadro allarmante: nel carcere vince la legge del più forte, la legge dello Stato, la legge della violenza.
Da “In carcere vince la legge delle botte”, si leggevano le dinamiche della violenza fisica e psicologica come la normalità della vita quotidiana, costellata dalla guardia carceraria: “Ne ho picchiati tanti, non mi ricordo se in mezzo c’eri anche tu”; al medico penitenziario: “Vuole denunciarle? Poi le guardie scrivono nei loro verbali che non è vero […] Che il detenuto è caduto dalle scale; oppure il detenuto ha aggredito l’agente che si è difeso, ok? Ha presente il caso Cucchi? Hanno accusato i medici di omicidio e le guardie no […] Ma quello è morto, ha capito? È morto per le botte”. Dalla violenza, all’omertà: lo psicologo è molto chiaro nell’ammonire il detenuto, perché “dentro il carcere funziona così, le regole vengono fatte dagli assistenti, dal capo delle guardie, c’è una copertura reciproca, una specie di solidarietà reciproca tollerata […]. Non credo che lei abbia il potere di cambiare niente”.
Questi sono solo alcuni degli stralci pubblicati dall’Espresso: la risonanza mediatica, all’indomani della pubblicazione, anche per la concomitanza del processo Cucchi, fu molto ampia, tanto lo sdegno, quanto lo stupore. Dal clamore mediatico, all’iscrizione nel registro degli indagati fu breve: la Procura della Repubblica di Parma iscrisse nel registro degli indagati gli autori delle dichiarazioni captate ad opera di un detenuto, il quale, ritenendo di essere vittima di soprusi e di maltrattamenti da parte degli agenti penitenziari, si dotò di un piccolo registratore per provare verità agli inquirenti.
Il capo di imputazione era così articolato: lesioni pluriaggravate sia ex art. 582, 61, co. 5 e 9 c.p., abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, ex art. 571 c.p., abuso di autorità contro detenuti ed arrestati, ex art. 608 c.p., falsità ideologica in atto pubblico, ex art. 479 c.p. Il quadro ricostruito dalla Procura si presentava notevolmente complesso, scandito da numerose denunce/querele esperite dal detenuto in relazioni a più episodi occorsi nel carcere di Parma, alcuni dei quali già oggetto di separato procedimento penale.
Secondo la Procura, dalla pubblicazione dell’inchiesta e dalla diffusione endemica della notizia, seguì una intensa attività investigativa volta al reperimento di materiali, documenti, informazioni dal carcere di Parma, nonché alla ricostruzione, ai fini della riunione processuale, di tutti i procedimenti pendenti innanzi alla stessa a carico degli agenti penitenziari.
Al termine dell’attività ricognitiva, per la Procura emerge un’unica verità: le dichiarazioni del detenuto non corrispondevano alla realtà e non potevano, quindi, dirsi veritiere.
La ricostruzione fattuale della persona offesa sarebbe stata smentita da una pluralità di circostanze: (a) le denunce dei fatti sarebbero state presentate successivamente all’accaduto e non nell’immediatezza, non potendo – secondo la Procura – rilevare in alcun modo la presenza di percosse o di segni fisici sul corpo del detenuto; (b) il ridimensionamento della portata degli episodi, da ripetuti e continui pestaggi, a tre vicende solamente (ma non zero, ad ogni modo!); (c) i precedenti penali a carico dello stesso detenuto, quali, in primis, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, sarebbero – per la Procura – indice di un temperamento acceso e di una personalità ostile alle autorità pubbliche; (d) i referti medici avrebbero attestato frequenti visite mediche al detenuto, smentendo le sue dichiarazioni; si asserirebbe, altresì, che il detenuto era solito procurarsi segni autolesionistici, e, per tal motivo, veniva lasciato in cella a petto nudo, unicamente con gli slip, in conformità della prassi carceraria; (e) gli episodi di violenza verrebbero smentiti dalle informazioni rese in sede di indagine dagli altri detenuti, nonché dal personale amministrativo; (f) le registrazioni non venivano ritenute materiale indiziario sufficientemente attendibile, atteso come la Procura – per il lasso di tempo intercorso dai fatti al momento del deposito delle stesse – non fosse riuscita a provare la provenienza e le modalità di registrazione, nonché la genuinità del contenuto che risulterebbe poco lineare e conforme rispetto agli accadimenti reali.
Sulla base di tale iter argomentativo, la Procura della Repubblica motiva la propria richiesta di archiviazione. Ad una prima lettura delle motivazioni, non si può che valutare criticamente la determinazione della Procura, in ordine alla richiesta di archiviazione nei confronti di un caso che rischia, se trattato superficialmente, di divenire l’ennesimo indice di impunità da parte dello Stato, verso condotte assolutamente riprovevoli, così come avvertito dall’opinione pubblica e, non solo, nella vicenda di Aldrovandi, Bianzino, Uva, Cucchi, così come di tanti altri, meno noti alle cronache.
Si auspica fortemente che l’autorità giudiziaria prenda in esame la possibilità, quanto meno, di richiedere al Pubblico Ministero l’espletamento di un’attività investigativa ad integrazione del materiale indiziario/probatorio a disposizione della Procura, tanto più perché le argomentazioni addotte in seno alla richiesta di archiviazione appaiono poco convincenti, segno della volontà di chiudere un capitolo, che se approfondito nel dettaglio potrebbe condurre a risultati decisamente spiacevoli.