Ancora in tema di dolo eventuale e colpa cosciente nel caso di omicidio e lesioni personale (Corte Assise Appello Torino, 2/2016)
in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 5
Corte di Assise di Appello di Torino, Sez. I, 1 marzo 2016 (ud. 20 gennaio 2016), n. 2
Presidente Pasi, Relatore Diani
L’occasione per fare il punto sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nel caso di omicidi stradali è fornita dalle motivazioni con cui la Corte di Assise di Appello di Torino – giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione dell’11 marzo 2015 – ha ridotto la pena nei confronti dell’imputato Beti Ilir per aver cagionato la morte di quattro giovani turisti francesi (Raymond Julien Jean, Lorin Vincent Luis Patrick, Reynard Audrey Julie, Desliens Elsa Rita) e gravi ferite ad un quinto (Boette Laurent) sul tratto dell’A26 fra Genova ed Alessandria nell’agosto 2011.
Il nuovo pronunciamento giunge dopo una prima sentenza di merito del GUP di Alessandria; una sentenza di Appello in Assise a Torino; un intervento della Cassazione con rinvio ed ora nuovamente l’Appello, sempre in Corte di Assise a Torino. La sentenza del 20 gennaio 2016 conferma la condanna del Beti per il reato contestato, anche se opera una parziale rimodulazione del trattamento sanzionatorio: vengono inflitti 18 anni e 4 mesi di reclusione e confermata la responsabilità per omicidio ex art. 575 c.p., con dolo eventuale. Il Procuratore Generale nel procedimento di Appello aveva, invece, proposto e richiesto la riqualificazione dei reati contestati ai sensi dell’art. 589 ultimo comma del c.p., con definizione della sanzione in 13 anni e mesi 4 di reclusione, a titolo di omicidio colposo.
La Corte di Assise di Appello, presieduta dal dott. Fabrizio Pasi, è intervenuta su una vicenda non semplice (molte volte attenzionata non solo dai mass-media, ma anche dagli operatori del diritto) e, come noto, suscettibile di differenti approcci interpretativi.
I giudici, dopo aver richiamato il costrutto processuale giunto fino alla Cassazione, hanno analizzato contesti e dinamiche fattuali, ricostruendo attimo dopo attimo tutta la condotta dell’imputato, fino allo scontro con le altre auto e poi l’impatto fatale soffermandosi sul comportamento successivo e sull’atteggiamento processuale dell’imputato.
Nelle 23 pagine della sentenza si coglie un forte impegno ricostruttivo dell’incidente, alla ricerca di una lettura non solo empirica della dinamica, ma pure dei fattori psicologici e mentali dei soggetti in gioco, delle componenti volitive che hanno caratterizzato l’evento drammatico delle quattro morti.
Poiché l’articolato sviluppo processuale, nei diversi gradi dal Tribunale di merito alla Cassazione, si è costantemente riferito al dualismo intermittente fra colpa cosciente e dolo eventuale, con le differenti qualificazioni giuridiche e i correlati postumi sanzionatori non univoci, i giudici di Torino hanno accompagnato l’esigenza ricostruttiva nel merito, con un’adeguata e interessante analisi interpretativa valutativa della responsabilità in capo all’imputato.
Hanno ispirato i giudici molti recenti approdi giurisprudenziali, con evidenza alle Sezioni Unite n. 38343 del 24 aprile 2014. I giudici, aderendo alle indicazioni della Suprema Corte pronunciatasi con sentenza dell’11 marzo 2015 sul caso de quo, hanno contribuito ad individuare un puntuale e rigoroso paradigma di indicatori sintomatici del dolo eventuale rinvenuto nella condotta dell’imputato
La Corte ha raffrontato il comportamento dello stesso rispetto ad alcuni paletti irrinunciabili: la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; la personalità e le pregresse esperienze del soggetto agente; la durata e la ripetizione dell’azione; il comportamento successivo al fatto; il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; la probabilità di verificazione dell’evento; le conseguenze negative per l’autore in caso di verificazione dell’evento. Il lavoro ricostruttivo ed interpretativo dei giudici approda al giudizio finale di una classica fattispecie di dolo eventuale; in tal senso si pongono, ad avviso dei giudici, le varie e indubitabili concrete acquisizioni probatorie.
La sentenza non accoglie, dunque, la nuova prospettazione formulata dal Procuratore Generale, verso la colpa cosciente. Per i giudicanti, l’imputato non ha mai desistito nella sua condotta; non ha mai contato di evitare l’evento, percorrendo a folle velocità ben 17-20 chilometri di autostrada; non ha mai considerato possibile poter evitare la collisione; voleva coscientemente percorrere l’autostrada contromano; aveva assunto consapevolmente una guida grave e pericolosa; non ebbe alibi nella determinazione volitiva; voleva rischiare “costi quel che costi” e non fece nulla per evitare l’urto frontale.
I giudici non hanno ritenuto decisive le eventuali componenti esibizionistiche nella guida dell’imputato, così come non è state tenuto in considerazione l’affidamento nella capacità di dribblare l’urto da parte degli automobilisti affrontati in senso contrario.
Vi è un passaggio delle motivazioni che ben sintetizza gli assunti dei giudici: «egli invece si è determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionare le lesioni od anche la morte di una o più persone, di talché l’incidente mortale, pur palesandosi nel suo schema mentale come eventuale, è stato da lui pienamente voluto ed inserito nella sua scellerata azione – anche se del tutto priva di plausibile ragione – quale variabile della catena eziologica innescata, nel senso di sviluppo collaterale o accidentale ma, comunque, preventivamente accettato».