La richiesta di applicazione della pena non costituisce dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 6 maggio 2016 (ud. 25 febbraio 2016), n. 18953
Presidente Canzio, Relatore Bruno
Depositate le motivazioni della sentenza n. 18953/2016 delle Sezioni Unite in tema di richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti e rinuncia alla prescrizione.
Con l’ordinanza n. 48711/2015, la seconda sezione aveva infatti rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:
«se la presentazione della richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato e il consenso a quella proposta dal pubblico ministero costituiscono una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile».
La Cassazione ha risposto in maniera negativa, affermando il seguente principio di diritto:
«ai fini del valido esercizio del diritto di rinuncia alla prescrizione è necessaria la forma espressa, che non ammette equipollenti, sicché la richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato, o il consenso prestato alla proposta dal pubblico ministero, non possono, di per sé, valere come rinuncia».