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Lesioni colpose e responsabilità medica: consumazione, prescrizione, termine per proporre querela.

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 5

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Cassazione Penale, Sez. IV, 24 febbraio 2016 (dep. 29 marzo 2016), n. 12701
Presidente D’Isa, Relatore Tanga, P.G. Spinaci

Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione, chiamata a decidere in materia di lesioni personali provocate da un errore medico, ha colto l’occasione per chiarire, rimanendo nel solco della giurisprudenza precedente, alcuni degli aspetti più rilevanti della fattispecie in esame.

Nel caso de quo, la Corte d’Appello di Palermo dichiarava l’imputato, medico primario nel reparto di oncoematologia, colpevole del reato di lesioni personali colpose aggravate, e lo condannava alla pena di mesi cinque di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, per avere prescritto ad una paziente una terapia chemioterapica, omettendo, tuttavia, di controllarne la somministrazione, affidata ad un infermiere sotto la vigilanza di uno dei medici presenti in reparto.

Nello specifico, in data 21.01.2005, durante la somministrazione della predetta terapia, si verificava uno sversamento del liquido chemioterapico nella pleura della paziente, all’esito del quale la medesima subiva danni alla salute, tuttavia non percepibili nell’immediatezza; il giorno successivo, il 22.01.2005, l’imputato cercava di far fronte alle lesioni intervenute, effettuando un drenaggio, seppur parziale, del liquido stravasato.

In data 8.05.2009, la paziente sporgeva formale atto di denuncia-querela, sostenendo di aver preso definitiva contezza di quanto accadutole solo qualche tempo prima, all’esito di una relazione medico-legale di parte che evidenziava la portata e la causa delle lesioni patite.

Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando, oltre al resto, il travisamento della contestazione effettuato da entrambi i giudici di merito (che facevano riferimento ad un comportamento omissivo, a fronte di un’imputazione che individuava, in capo all’imputato, una condotta colposa commissiva), la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ma soprattutto, per quanto interessa in questa sede, l’omessa declaratoria di non doversi procedere per mancanza di tempestiva querela, nonché il mancato riconoscimento dell’intervenuta prescrizione.

Alla luce delle argomentazioni formulate dal ricorrente, la Suprema Corte, da un lato, ha annullato senza rinvio la Sentenza impugnata ai soli effetti penali per intervenuta prescrizione, dall’altro, ha rigettato il ricorso dell’imputato agli effetti civili.

Tuttavia, lungi dal limitarsi ad una mera declaratoria di rito inerente tali aspetti, la Corte di Cassazione ha colto l’occasione per soffermarsi su alcune problematiche relative alla fattispecie in esame, ove determinata da responsabilità medica, ripercorrendo il cammino giurisprudenziale in atto, ed applicando le pronunce intervenute, soprattutto di recente, al caso concreto.

Il momento consumativo della fattispecie di lesioni personali colpose.

Secondo la Corte di Cassazione, la fattispecie delineata dall’art. 590 c.p. configura un reato istantaneo, che, come tale, si consuma al momento dell’insorgenza della malattia, con la conseguente irrilevanza, ai fini dell’individuazione del momento consumativo, della durata e dell’inguaribilità della stessa.

Con una, necessaria, precisazione: «qualora la condotta colposa causatrice della malattia stessa non cessi con l’insorgenza di questa, ma, persistendo dopo tale momento, ne cagioni un successivo aggravamento, il reato di lesioni colpose si consuma nel momento in cui si verifica l’ulteriore debilitazione (ex multis sez. 4, n. 8904 del 08/11/2011)»

Di talchè, con specifico riferimento al caso di specie, la Suprema Corte è giunta a ritenere che il reato de quo si sia consumato in data 21.01.2005 (giorno in cui si era versato lo stravaso del liquido chemioterapico nella pleura della paziente) a nulla rilevando la successiva condotta omissiva dell’imputato (che, sino al 2008, aveva taciuto alla persona offesa la rappresentazione del fatto e delle relative conseguenze), in quanto non “causatrice”, in senso stretto, della malattia, già insorta nel 2005.

La prescrizione del reato de quo.

Sul punto, ribadisce la Cassazione: «Nel delitto di lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica la prescrizione inizia a decorrere non dal momento della commissione del fatto, ma dal momento di insorgenza della malattia in fieri, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente».

In forza di tale orientamento, considerato che, nel caso di specie, il momento di perfezionamento del reato contestato (e cioè l’insorgenza della malattia) coincideva con quello dell’ultimo intervento medico di drenaggio del liquido chemioterapico travasato, effettuato il 22.01.2005, la Suprema Corte ha ritenuto doversi accogliere il motivo formulato dal ricorrente, pronunciando l’intervenuta prescrizione del reato.

Il termine per proporre querela.

Sul punto, occorre, preliminarmente, ricordare che, ai sensi dell’art. 128 c.p., il termine per proporre formale querela decorre dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.

Con la Sentenza in commento, però, la Cassazione ha compiuto un ulteriore passaggio, rilevando come, in tema di lesioni personali determinate da colpa medica, il concetto di “notizia” assuma un contenuto più complesso, riferendosi non già al momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì a quello, concomitante o «eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata (sez. 4, Sentenza n. 17592 del 7.04.2010, Rv. 247096)».

Alla luce di ciò, contrariamente a quanto rilevato dall’imputato in sede di ricorso per cassazione, la Suprema Corte, pur pronunciando l’intervenuta prescrizione del reato, ha, tuttavia, ritenuto tempestiva la querela presentata dalla persona offesa, che aveva avuto contezza delle lesioni subite solo nel marzo 2009.

Posizioni di garanzia e principio di affidamento.

Nonostante la pronuncia di intervenuta prescrizione rendesse, ex se, inutile qualsiasi ulteriore esame circa la sussistenza di una posizione di garanzia in capo all’imputato, dovuta alla qualifica, in capo al medesimo, di primario di oncoematologia, ovvero in ordine alla causalità della colpa, la pronuncia in commento fornisce, anche al riguardo, importanti spunti di riflessione, che meritano di essere segnalati al lettore.

Così, la Cassazione ha, in primo luogo, ricordato come “garante” sia il soggetto chiamato alla gestione di uno specifico rischio incarnato da una determinata categoria di eventi; di talchè, costui è «responsabile sotto il profilo eziologico nel caso in cui tenga condotte omissive che rechino violazione degli obblighi connessi al suo ruolo e determinino l’evento antigiuridico oggetto di protezione (recentemente Sez. 4, n. 9897 del 2015)»; con la conseguente inapplicabilità del più generale principio di affidamento.

Quanto, poi, alla prova del nesso causale nell’ambito della colpa medica, esso può dirsi raggiunta allorché «si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell’evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva».

Correttamente, dunque, avrebbero concluso i giudici di merito, rilevando come, nel caso di specie, se il ricorrente avesse tenuto la condotta doverosa omessa, l’evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato, ma con minore intensità lesiva.

Ed invero, spiega la Cassazione, l’avere, quale medico primario, prescritto la terapia, non poteva esimere l’imputato dall’obbligo di un conseguente controllo, simultaneo o successivo, circa la somministrazione della terapia stessa.

Non solo: scoperto lo sversamento, l’imputato avrebbe dovuto fronteggiare l’errore di non avere direttamente controllato la corretta infusione dei chemioterapici, procedendo a tutte le attività previste dai protocolli medici e, soprattutto, avrebbe dovuto informare la paziente di quanto avvenuto anche per consentirle di ricorrere a tutte le cure del caso.