In tema di riesame avverso provvedimenti di sequestro – Sezioni Unite 18954/2016
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 6 maggio 2016 (ud. 31 marzo 2016), n. 18954
Presidente Canzio, Relatore Vessicchelli
Pubblicate le motivazioni della sentenza numero 18954/2016 delle Sezioni Unite in tema di riesame avverso provvedimenti di sequestro.
Con ordinanza n. 50581/2015 era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione:
«Se e in quali limiti le disposizioni dell’art. 309, commi 9, 9-bis e 10, cod. proc. pen., come novellate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, siano applicabili nel procedimento di riesame di misure cautelari reali e di sequestro probatorio, in forza del rinvio alle medesime disposizioni operato dall’art. 324, comma 7, pure modificato dalla stessa legge».
Con sentenza n. 18954 depositata il 6 maggio 2016 la Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha affermato i seguenti principi di diritto:
- il rinvio dell’art. 324, comma 7, ai commi 9 e 9-bis dell’art. 309 cod. proc. pen. comporta, per un verso, l’applicazione integrale della disposizione di cui al comma 9-bis e, per altro verso, la applicazione della disposizione del comma 9 in quanto compatibile con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa;
- il rinvio dell’art. 324, comma 7, al comma 10 dell’art. 309 cod. proc. pen. deve intendersi invece riferito alla formulazione codicistica originaria di quest’ultima norma.