È valida la notifica all’imputato presso il difensore effettuata tramite PEC
Cass. pen., Sezione IV, 31 marzo-21 aprile 2016, n. 16622
Presidente Romis, Relatore Pezzella
La Suprema Corte, con sentenza depositata il 21 aprile scorso, ha sancito la validità della notifica effettuata via PEC dall’Autorità Giudiziaria all’imputato presso il difensore secondo la lettera dell’articolo 161 c.p.p..
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Bologna, riscontrate alcune difficoltà nel notificare il decreto di citazione a giudizio presso il domicilio dell’imputato, aveva proceduto ex art. 161 comma 4 c.p.p. alla notificazione dello stesso decreto al difensore tramite PEC.
Ricorre per Cassazione l’imputato sollevando -tra l’altro- motivo di nullità della citazione, giacché né la Circolare del Ministero della Giustizia dell’11 dicembre 2014, né l’art. 16 comma 4 del D.L. 16 ottobre 2012 n. 179, i quali identificano i soggetti che possono essere destinatari della notifica tramite PEC, ricomprendono le fattispecie prevista dall’art. 161 c.p.p..
Orbene, il Supremo Collegio ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Preliminarmente infatti ha rilevato per un verso che l’art. 148 comma 2-bis c.p.p. stabilisce che l’Autorità Giudiziaria può sempre disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei; per altro verso che l’art. 16 comma 9-bis del citato D.L. 16 ottobre 2012 n. 179 prevede che a decorrere dal 15 dicembre 2014 nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello le notificazioni a persona diversa dall’imputato possano essere operate con la PEC.
Nel dirimere la questione, la Cassazione ha opinato che “entrambe le norme (..), laddove prevedono la possibilità della notificazione a mezzo PEC a ‘persona’ diversa dall’imputato, sottendono in maniera evidente la volontà del legislatore di sottrarre a tale strumento (..) la notifica effettuata direttamente alla persona fisica dell’imputato. La notifica ex art. 161 comma 4 c.p.p. viene eseguita, però, (..) ‘mediante consegna al difensore’, seppure, evidentemente, nell’interesse dell’imputato”.
La Corte ha così respinto il motivo di censura, enunciando il seguente principio di diritto: “In presenza delle altre condizioni di legge deve considerarsi valida la notifica a mezzo posta elettronica certificata (c.d. pec), trattandosi di uno strumento da cui può evincersi con certezza la ricezione dell’atto da parte del destinatario, laddove la norma consenta la notifica all’imputato mediante consegna al difensore. La dizione persona dell’imputato di cui all’art. 16 D.L. 16 ottobre 2012 n. 179, va infatti interpretata nel senso di persona fisica dell’imputato“.