Astensione del difensore e udienze camerali a partecipazione non necessaria
Cassazione Penale, Sez. V, 5 febbraio 2016 (ud. 17 novembre 2015), n. 4819
Presidente Lapalorcia, Relatore Micheli
Con sentenza n. 4819 del 2016, la Cassazione ha nuovamente ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’astensione del difensore dalle udienze non è riconducibile nell’ambito dell’istituto del legittimo impedimento, in quanto costituisce espressione dell’esercizio di un diritto di libertà, il cui corretto esercizio, attuato in ottemperanza a tutte le prescrizioni formali e sostanziali indicate dalle pluralità delle fonti regolatrici, impone il rinvio anche delle udienze camerali.
Per i precedenti giurisprudenziali conformi, v. Sez. I, n. 14775 del 12/03/2014, Lapresa, Rv 259438, secondo cui «il diritto di astenersi dalle udienze, da parte del difensore che aderisca ad una protesta di categoria, è configurabile anche in relazione alle udienze camerali a partecipazione non necessaria, con la conseguenza che, qualora il relativo procedimento venga trattato in assenza del difensore, nonostante questi avesse ritualmente manifestato e comunicato la propria adesione all’astensione di categoria, si determina una nullità a regime intermedio per la mancata assistenza dell’imputato» nonchè Sez. III, n. 19856 del 19/03/2014, Pierri, Rv. 259439-40, secondo cui «l’astensione del difensore dalle udienze non è riconducibile all’istituto del legittimo impedimento, in quanto costituisce espressione dell’esercizio di un diritto di libertà, il cui corretto esercizio deve essere valutato anche alla luce della normativa secondaria di cui al vigente codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle attività forensi, adottato – ai sensi della L. n. 146 del 1990, come modificata dalla L. n. 83 del 2000 – dagli organismi di categoria il 4 aprile 2007, e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia con Delib. 13 dicembre 2007″, con l’ulteriore precisazione che “il diritto di astenersi dalle udienze, da parte del difensore che aderisca ad una protesta di categoria, è configurabile anche in relazione alle udienze camerali a partecipazione non necessaria, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione, il quale prevede l’astensione dalle udienze e dalle altre attività in cui è prevista la partecipazione del difensore, “ancorchè non obbligatoria”, con la conseguenza che, qualora il relativo procedimento venga trattato in assenza del difensore, nonostante questi avesse ritualmente manifestato e comunicato la propria adesione all’astensione di categoria, si determina una nullità a regime intermedio per la mancata assistenza dell’imputato».
Sul punto le stesse Sezioni Unite del 30-10-2014, n. 15232 hanno già avuto modo di chiarire che «in relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice è tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria ed effettuata o comunicata nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione. Nelle udienze penali, a partecipazione del difensore facoltativa, l’astensione del difensore della parte civile o della persona offesa, prevista dall’art. 3, comma 2, del codice di autoregolamentazione degli avvocati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2008, non dà diritto al rinvio qualora il difensore dell’imputato o dell’indagato non abbia espressamente o implicitamente manifestato analoga dichiarazione di astensione, così mostrando un proprio interesse alla celere definizione del procedimento».
Naturalmente – precisa la Corte – ai sensi dell’art. 3 codice di autoregolamentazione, è necessario che l’astensione del difensore sia, in via alternativa: i) dichiarata (personalmente, ovvero a mezzo di sostituto processuale) all’inizio dell’udienza o comunque in limine all’atto formale che si stia per assumere dell’atto di indagine preliminare; ii) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato in Cancelleria o Segreteria, almeno due giorni prima della data stabilita.