Sull’imprescrittibilità dei delitti punibili con l’ergastolo commessi prima della modifica dell’art. 157 c.p.
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 12 maggio 2016 (ud. 24 settembre 2015), n. 19756
Presidente Chieffi (per impedimento del Pres. Santacroce), Relatore Vecchio, P.G. Stabile
Segnaliamo il deposito delle motivazioni della sentenza con cui le Sezioni Unite hanno risposto al seguente quesito:
«se il delitto di omicidio volontario aggravato, punibile in astratto con la pena dell’ergastolo, commesso prima della modifica dell’art. 157 c.p. da parte della legge n. 251 del 2005, sia imprescrittibile pure in presenza del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 8 d.l. n. 152 del 1991 (attenuante della collaborazione)».
La Corte di Cassazione precisa anzitutto come tale questione, sebbene formulata con specifico riferimento alla attenuante della collaborazione, debba essere riformulata alla stregua della più generale quaestio iuris della prescrizione dei delitti commessi prima dell’8 dicembre 2005 (entrata in vigore della modifica dell’art. 157 c.p.) nella ipotesi che il concorso di circostanze attenuanti comporti la applicazione di pena detentiva temporanea ovvero la previsione in concreto della potenziale irrogazione della reclusione.
Prima della modifica dell’art. 157 c.p. – si legge in sentenza – «era per vero affatto pacifico e incontestato, in giurisprudenza e in dottrina, che i delitti punibili con l’ergastolo fossero assolutamente imprescrittibili, essendo del tutto ininfluente l’eventuale riconoscimento di circostanza attenuante che comportasse, in concreto, l’applicazione di pena diversa da quella perpetua».
Questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite
«il delitto punibile in astratto con la pena dell’ergastolo, commesso prima della modifica dell’art. 157 c.p., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l’applicazione di pena detentiva temporanea».