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Strage di migranti (Aprile 2015): la requisitoria del Pubblico Ministero di Catania

Il-Tribunale-di-Catania

Pubblichiamo il testo della requisitoria pronunciata dal Sostituto Procuratore di Catania Rocco Liguori – che ringraziamo per averla messa a disposizione – all’udienza dello scorso 17 maggio nel procedimento relativo al naufragio avvenuto nell’aprile 2015.

Nella notte tra il 17 e il 18 aprile 2015, al largo delle coste della Sicilia, un peschereccio con oltre 800 persone si ribaltava consentendo il recupero di soli 28 superstiti: il capitano del peschereccio affondato e un membro dell’equipaggio venivano imputati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, naufragio e omicidio colposo.

«Su un peschereccio idoneo a trasportare  50 persone – si legge nella requisitoria – vi erano stipate circa 800 persone, i corpi erano così stretti che era impossibile anche spostarsi di postazione ed ad ogni movimento improvviso il peschereccio imbarcava acqua, avvicinandosi pericolosamente sotto la soglia di galleggiamento.

La condotta scellerata del capitano che invece di arrestare la marcia e manovrare lentamente per accostarsi al mercantile accelerava la velocità puntando la fiancata del mercantile con la prua fino alla collisione, portava al ribaltamento del peschereccio agevolato dallo spostamento repentino dei migranti presi da panico. Si sono salvati solo in 28 perché quasi nessuno aveva un salvagente e quasi tutti, compresi donne e bambini, sono rimasti intrappolati nei livelli più bassi da dove era impossibile uscire non perché i locali erano chiusi ma perché i migranti erano così compressi a causa del numero che ne era impossibile la fuga».

In punto di diritto, in ordine alla sussistenza della giurisdizione italiana, il pubblico ministero ha ricordato come «il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina si consumi in Italia e non in acque internazionali in quanto le navi italiane che soccorrono in alto mare i migranti in pericolo di vita e li portavano in Italia a bordo delle navi stesse sono costrette a quella condotta (che astrattamente configura un reato ma che non è punibile per la presenza di cause di giustificazione quali l’adempimento del dovere e lo stato di necessità) dalle organizzazioni di trafficanti, le quali consapevolmente creano questa situazione di pericolo per poi chiedere soccorso alle navi italiane così costringendole all’intervento per soccorrere migranti in pericolo di vita».

Di conseguenza, il reato si consuma con lo sbarco in Italia perché del delitto commesso per la necessità di salvare qualcuno da un pericolo grave alla persona risponde chi ha causato il pericolo stesso.

Dal reato – continua il pubblico ministero – «non va esclusa l’aggravante dell’organizzazione transnazionale in conformità della recente giurisprudenza di legittimità (2015) che ritiene che la speciale aggravante della transnazionalità, può applicarsi anche ai reati fine consumati, integralmente o in parte, da appartenenti a un’associazione per delinquere, pur se rispetto a quest’ultima l’aggravante non sia configurabile per essere il gruppo criminale organizzato transnazionale coincidente con tale associazione».

Redazione Giurisprudenza Penale

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