Eliminata definitivamente la distinzione tra tossicodipendenza e abuso di sostanze stupefacenti ai fini della concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali
in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 5
Cassazione Penale, Sez. I, 7 aprile 2016 (ud. 13 gennaio 2016), n. 14008
Presidente Vecchio, Relatore Centonze
Con ordinanza emessa il 29/01/2014 il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale di tipo terapeutico presentata da un detenuto. La declaratoria di inammissibilità, in particolare, veniva adottata sul presupposto che la certificazione allegata dall’istante e rilasciata dal SERT attestava una condizione di semplice “abuso di cocaina”, con la conseguenza che il condannato non poteva ritenersi scricto sensu “tossicodipendente” bensì un “consumatore abituale di cocaina”, tale da rendere inammissibile l’istanza proposta per carenza dei requisiti oggettivi.
E’ da premette come l’affidamento in prova in casi particolari – previsto dall’articolo 94 del Testo Unico in materia di stupefacenti (D.P.R. 309/90) – è una forma di affidamento in prova, rivolta ai tossicodipendenti e agli alcooldipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico. Requisito per l’ammissione è rappresentato dalla pena detentiva inflitta, o anche residuo di pena, non superiore a quattro anni. Il condannato, inoltre, deve essere una persona tossicodipendente o alcooldipendente che intende sottoporsi a un programma di recupero; tale misura infine non può essere concessa alla stessa persona per più di due volte.
Ed in effetti, sul punto, la stessa giurisprudenza di legittimità aveva più volte negato qualsivoglia coincidenza tra lo stato di tossicodipendenza e l’abuso di sostanza stupefacenti, seppur continuativo, ai fini della concessione dell’affidamento in prova terapeutico: “In tema di stupefacenti, ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programma di recupero, non sussiste alcuna coincidenza tra l’uso abituale o continuativo di stupefacenti e lo stato di tossicodipendente, trattandosi di categorie distinte, aventi autonomo riconoscimento normativo e, comunque, non omologabili sicché l’accertamento della tossicodipendenza non si risolve in quello dell’uso abituale, il quale – alla stregua dei parametri del DSM IV ( Manuale diagnostico dei disturbi mentali elaborato dall’American Psychiatric Association ), costituenti criteri guida aventi natura scientifica largamente riconosciuti nella comunità scientifica internazionale – costituisce condizione essenziale ma non sufficiente per la diagnosi della tossicodipendenza” (cfr. Sez. 4, n. 38040 del 27/06/2012, Capuzzi, Rv. 254366).
Orbene data per certa ed assodata, in quanto espressione di un orientamento giurisprudenziale consolidato, la possibilità di ricorrere al Manuale diagnostico dei disturbi mentali elaborato dall’American Psychiatric Association, che costituisce tra l’altro uno dei sistemi di classificazione dei disturbi mentali o psicopatologici maggiormente utilizzato da medici e psichiatri di tutto il mondo, secondo il Supremo Collegio l’ordinanza impugnata “risulta contraddittoria proprio sul piano dei presupposti scientifici richiamati”.
Ed infatti, nella sentenza in commento, il Supremo Collegio fa notare come nell’ultima versione di tale manuale diagnostico – revisionato dal DSM V edito negli Stati Uniti nel 2013 – viene sostanzialmente eliminata la distinzione tra tossicodipendenza e abuso di sostanze stupefacenti, sul presupposto scientifico che tutte le dipendenze e i relativi problemi comportamentali rientrano nella categoria generale dei “disturbi da uso di sostanze”, tanto da essere inserite in un unico capitolo del DSM V, intitolato “Disturbi da dipendenza e correlati all’uso di sostanze”. Il DSM V introduce, infatti, una nuova distinzione all’interno della categoria generale “disturbi da uso di sostanze”, rielaborando i criteri per la diagnosi di questi disturbi, distinti attraverso la loro graduazione in lievi, moderati e gravi.
Le conclusioni alle quali era giunto il Tribunale di Sorveglianza, invece, facevano riferimento a una versione ormai superata del manuale diagnostico richiamato – improntato ancora alla classica distinzione tra tossicodipendenza e abuso di sostanze stupefacenti – di guisa che si rendeva necessario cassare la sentenza impugnata e chiedere un nuovo esame che tenesse conto, evidentemente, dell’evoluzione dei parametri nosografici applicabili alle ipotesi di abuso di sostanze stupefacenti.
Tale soluzione appare certamente condivisibile.
L’affidamento in prova nei casi particolari si caratterizza, infatti, per la peculiarità dei suoi destinatari, che ha reso necessario un adattamento della primitiva forma di affidamento in prova al servizio sociale alle esigenze del tossicodipendente e dell’alcooldipendente delle quali il legislatore si è fatto in qualche modo interprete.
Il legislatore, dunque, sembra essersi mosso da una sorta di “presunzione di incompatibilità” tra lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza e quello di detenzione, assumendo come il regime carcerario nei confronti del soggetto intossicato rischi di comprometterne irrimediabilmente le prospettive di riadattamento e rieducazione del condannato; ebbene, se questa è la ratio legis, non v’è chi non vede la medesima compromissione innanzi ai descritti problemi comportamentali più lievi rientranti nella categoria generale dei “disturbi da uso di sostanze”.