Dichiarazioni accusatorie e omesso avvertimento ex art. 64 co. 3 lett. a) c.p.p.
in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 5
Cassazione Penale, Sez. I, 16 marzo 2016 (ud. 22 dicembre 2015), n. 11165
Presidente Cortese, Relatore Talerico
La Corte di Cassazione, sez. I, nella sentenza del 22 dicembre 2015, n. 11165, ha affrontato il tema dell’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’indagato di procedimento connesso qualora non sia stato dato l’avvertimento di cui all’art. 64, co. 3 lett. a) c.p.p.
Il giudizio di legittimità trae origine dal ricorso presentato nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo con la quale si è rigettata la richiesta di riesame del provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, emesso dal Gip presso il medesimo Tribunale.
Il caso sottoposto allo scrutinio della Suprema Corte riguarda il reato di cui all’art. 12 co. 3 lett. a), b), c), d) ed e), co. 3 bis, co. 3 ter lett. b, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 268 in tema di favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina, in particolare per ciò che concerne l’attività di trasporto degli stranieri all’interno del territorio italiano, nell’ambito del fenomeno degli sbarchi clandestini sulle coste domestiche. L’indagato è stato identificato come uno dei componenti dell’equipaggio del natante, soccorso in acque internazionali a causa di un’avaria al motore che ha portato al ribaltamento dell’imbarcazione. Nella specie, grazie alle indicazioni fornite da numerosi extracomunitari che si trovavano a bordo dell’imbarcazione, è emerso che l’indagato era tra gli organizzatori/promotori della traversata in mare dalla Libia all’Italia. Dalle dichiarazioni dei passeggeri (nonché dalla complessiva attività svolta dalla polizia giudiziaria), si è potuto peraltro appurare altresì la particolare gravità della condotta posta in essere dall’indagato. Come puntualmente contestato nel capo di imputazione, infatti, il fatto riguardava l’ingresso illegale nello Stato di diverse centinaia di soggetti, esposti a pericolo e sottoposti a trattamenti inumani durante l’intera traversata.
L’ordinanza di custodia cautelare in carcere era sorretta da un grave quadro indiziario, desunto appunto dalle concordi dichiarazioni rese dai numerosi migranti, nonché da concrete ed attuali esigenze cautelari, sia di carattere social preventivo sia in relazione al pericolo di fuga.
Tra i motivi di ricorso in Cassazione avverso detta ordinanza, vi era l’asserita violazione dell’art. 606 lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 350 e 64 lett. a) c.p.p., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità. Ad avviso della difesa dell’indagato, le dichiarazioni rese dagli extracomunitari sarebbero inutilizzabili, in quanto agli stessi, pur espressamente qualificati come soggetti sottoposti ad indagine per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10 bis d.lgs. 286/1998), sentiti dunque con l’assistenza di un difensore, non sarebbe stato dato l’avvertimento di cui all’art. 64 co. 3 lett. a) c.p.p. Orbene, tale omissione comporterebbe la totale inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni rese dagli indagati alla polizia giudiziaria.
La Corte di Cassazione conferma la tesi difensiva in punto di fatto, poiché i migranti, al momento in cui hanno reso dichiarazioni alla polizia giudiziaria, già erano qualificati come indagati per il reato di ingresso clandestino nel territorio dello Stato, tanto che è stata assicurata la presenza di un difensore d’ufficio. Tale circostanza è idonea a confermare la precisa intenzione degli operanti di raccogliere informazioni provenienti da soggetti indagati – seppur per un reato diverso ma connesso ex art. 12 lett. c) c.p.p. – e non da soggetti meramente informati dei fatti.
Dai verbali delle audizioni si evince in effetti che la polizia giudiziaria, prima dell’interrogatorio, ha provveduto a dar loro i rituali avvisi ex art. 64 co. 3 lett. b) e c) c.p.p., ma non anche quello di cui alla lett. a) della norma medesima. Ciononostante, ad avviso della Suprema Corte, è infondata la tesi difensiva della inutilizzabilità di suddette dichiarazioni.
Com’è noto, l’art. 64 co. 3 c.p.p. è stato ampiamente riformato dalla l. 1 marzo 2001, n. 63, attuativa della riforma costituzionale sul cd. giusto processo, attraverso l’inserimento di specifici avvertimenti che devono precedere l’interrogatorio. In particolare, accanto all’avviso relativo alla facoltà di non rispondere (salvo l’obbligo di rispondere secondo verità sulla sua identità personale), sono stati aggiunti gli avvertimenti attualmente contenuti nelle lett. a) e c) della norma. La persona sottoposta alle indagini deve pertanto sapere che «le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti» e che «se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone», salve le incompatibilità e le garanzie previste dagli artt. 197 e 197 bis c.p.p.
Com’è parimenti noto, la riforma costituzionale, all’art. 64 co. 3 bis c.p.p., ha esplicitato le conseguenze processuali connesse all’omessa formulazione degli avvisi. Per ciò che concerne specificamente l’inosservanza della disposizione di cui all’art. 64 co. 3 lett. a), si prevede che le dichiarazioni rese dalla persona interrogata sono inutilizzabili, senza ulteriori specificazioni in ordine al destinatario di tale preclusione.
Procedendo con ordine, è bene sottolineare, come è stato fatto dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza in commento, la ratio della riforma. Essa infatti ha tentato di conciliare le opposte esigenze di arginare, da una parte, il pericolo della dispersione dei mezzi di prova e di attuare, dall’altra, quei principi di oralità e contraddittorio che assurgevano, in quel momento, a rango costituzionale. Un’adeguata ponderazione dei valori tra loro antagonisti ha portato ad una valorizzazione del diritto al silenzio, in ossequio alla tradizionale garanzia del nemo tenetur se detegere, e ad una riduzione delle incompatibilità a testimoniare attraverso l’introduzione dell’articolata disciplina della testimonianza assistita. La figura del teste assistito, inedita per il nostro ordinamento, consente di superare la rigida distinzione tra la posizione dell’imputato e quella rivestita dal testimone. A proposito di tale figura “ibrida”, la Corte di Cassazione rinvia opportunamente a quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza 33583/15. Si è ivi sottolineato infatti che trattasi di teste che è anche imputato di reato connesso o collegato, “la cui dichiarazione, per assumere la forma e il valore giuridico della testimonianza (sia pure con i limiti ex art. 192, comma 3, c.p.p., richiamato dagli artt. 197 bis, comma 6, e 210, comma 6) non può che essere ancorata al presupposto della scelta dello stesso dichiarante di riferire circostanze relative alla responsabilità altrui, resa consapevole ed efficace dal sistema degli avvisi previsti dall’art. 64, comma 3, c.p.p.”
Orbene, ad avviso della Suprema Corte, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 64 co. 3 c.p.p. impone una diversificazione delle conseguenze processuali scaturenti dall’omissione degli avvertimenti ivi previsti.
In particolare, qualora non sia dato l’avviso di cui all’art. 64 co. 3 lett. b) c.p.p., le dichiarazioni sono inutilizzabili tout court, ancorché siano stati dati gli altri avvisi. L’omissione dell’avvertimento relativo alla facoltà di non rispondere inficia infatti l’intero interrogatorio.
Nell’ipotesi in cui, invece, non sia dato l’avviso di cui all’art. 64 co. 3 lett. c) c.p.p., le dichiarazioni sono utilizzabili solo nei confronti dello stesso dichiarante, ma non verso terzi, come prescrive il chiaro disposto dell’art. 64 co. 3 bis c.p.p.
Infine – ed è questo il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte – se sono stati dati gli avvertimenti di cui all’art. 64 co. 3 lett. b) e c), ma non anche quello di cui alla lett. a), le dichiarazioni possono essere utilizzate solo nei confronti di terzi, ma non del dichiarante. Le dichiarazioni eteroaccusatorie sono infatti consapevoli ed efficaci grazie al combinato disposto degli altri due avvertimenti. In particolare, l’avviso di cui all’art. 64 co. 3 lett. c) garantisce che l’imputato di reato connesso o collegato assuma volontariamente la veste di testimone. In altri termini, in seguito a detto avviso, l’imputato di procedimento connesso o collegato può determinarsi liberamente a rilasciare o meno dichiarazioni erga alios di natura accusatoria. Tale garanzia non sussiste, al contrario, per la persona informata sui fatti (e per il futuro testimone), la quale ha l’obbligo, penalmente sanzionato, di rispondere secondo verità.
Con la diversificazione delle conseguenze processuali scaturenti dall’inosservanza dei diversi avvertimenti previsti dall’art. 64 co. 3 c.p.p., la Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione della norma che, senza compromettere la libera e consapevole determinazione dei soggetti indagati in un procedimento connesso, consente di valorizzare le acquisizioni processuali.