ARTICOLIDelitti contro il patrimonioDIRITTO PENALEParte generaleParte speciale

In tema di ricettazione e successione di disposizioni integratrici

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Cassazione Penale, Sez. VII, ud. 16 febbraio 2016, n. 20644
Presidente Diotallevi, Relatore Beltrani

Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione si è pronunciata d’ufficio sulla seguente questione: se la ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di cui all’art. 647 c.p. conservi rilevanza penale a seguito dell’abrogazione dell’art. 647 c.p., disposta dall’art. 1, comma 1, d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

La soluzione fornita dalla Corte è stata affermativa. Ai fini della configurabilità della ricettazione – si legge in sentenza – la provenienza da delitto dell’oggetto materiale del reato costituisce pacificamente elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, ovvero un c.d. “elemento normativo della fattispecie” (Cass. pen., Sez. II, n. 36281 del 4.7.2003, CED Cass. n. 228412; Sez. III, n. 30591 del 3.6.2014, CED Cass. n. 259957).

Autorevole dottrina – continua la Corte – ha brillantemente chiarito che, «poiché l’abolitio criminis viene radicata dall’art. 2, 2° co., su una successione di leggi penali, di cui una attributiva e l’altra eliminativa dell’illiceità di tipi (serie, classi) di condotte, essa non si verifica nel caso di successione di leggi soltanto richiamate da elementi normativi della fattispecie. La soluzione che respinge qui l’operatività dell’art. 2 co. 2 è nel sistema vigente da preferire, in quanto la nuova legge non introduce alcuna differente valutazione in relazione alla fattispecie legale astratta di cui ad una norma incriminatrice e al suo significato di disvalore, ma toglie dall’ordinamento o modifica disposizioni (penali o) extra penali che si limitano ad influire nel singolo caso sulla concreta applicazione della norma incriminatrice stessa».

Proprio in ossequio a tale assunto, pur non esplicitamente enunciato, la giurisprudenza, anche se in riferimento a fenomeni successori diversi da quello de quo, ha già avuto univocamente modo di osservare che l’eventuale abrogazione o le modifiche delle norme esterne alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 648 c.p. che definiscono la «provenienza da delitto dell’oggetto materiale del reato» non assumono rilevanza ai sensi dell’art. 2 c.p., e che la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano.

In conclusione, l’abrogazione dell’art. 647 c.p., norma penale che definisce la provenienza da delitto dell’oggetto materiale del reato in concreto configurato, non assume rilievo ai sensi dell’art. 2 c.p., dovendo la rilevanza penale del fatto di ricettazione contestato essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa proveniente da delitto.

Redazione Giurisprudenza Penale

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