ARTICOLIDelitti contro la personalità dello statoDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANOMERITOParte speciale

L’art. 270 bis c.p. al vaglio del Tribunale di Milano

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 5

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GIP presso il Tribunale di Milano, sentenza n.598, 13 maggio 2016 (ud. 23 febbraio 2016)

Con una corposa ed approfondita sentenza del 23 febbraio 2016 (n. 598/16, depositata il 13 maggio 2016) il Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, ha affrontato il terrorismo internazionale di matrice islamica, tematica di straordinaria attualità.

Il terrorismo cd. islamico si caratterizza per un’interpretazione esasperata della religione islamica, allo scopo di affermare, anche a costo di utilizzare la violenza, il “grande Islam”, contro gli occidentali, gli ebrei, i governi e finanche i regimi islamici non ortodossi, considerati alla stregua degli altri “infedeli”. Le prime significative manifestazioni in Europa del fenomeno terroristico di tale natura sono ormai risalenti a più di dieci anni or sono.

In via preliminare, è bene dare atto dell’attenzione legislativa sul punto. Già all’indomani dell’attentato dell’11 settembre, il legislatore ha provveduto ad adeguare la risposta sanzionatoria ai mutati scenari registratisi nel panorama internazionale. L’intervento più rilevante, volto a trasportare nel campo dell’antiterrorismo soluzioni già adottate per l’antimafia, è individuabile nel d.l. 374/2001, conv. in l. 438/2001, che ha riscritto l’art. 270 bis c.p. ed ha introdotto una fattispecie ad hoc in materia di assistenza agli associati, ossia l’art. 270 ter c.p.

In seguito agli attentati di Madrid e di Londra è poi intervenuto d’emergenza il d.l. 144/2005, conv. in l. 155/2005, introduttivo degli artt. 270 quater e 270 quinquies c.p. (dedicati rispettivamente alle specifiche ipotesi di arruolamento e di addestramento terroristico, condotte prodromiche ad uno stabile inserimento nei sodalizi criminosi). Con il medesimo provvedimento legislativo, è stato inserito l’art. 270 sexies c.p., con il quale si è dotato il tessuto normativo di una definizione giuridica di finalità terroristica, mutuata da una decisione quadro del 2002.

Da ultimo, l’attentato di Parigi del 2015 ha indotto il legislatore ad intervenire di nuovo in materia di contrasto al terrorismo internazionale, anche per adeguare il nostro ordinamento a plurime decisioni sovranazionali (in primis, la risoluzione n. 2178/2014 dell’ONU). Il d.l. 7/2015, conv. in l. 43/2015 ha, tra l’altro, esteso la punibilità al soggetto arruolato (si veda l’art. 270 quater comma 2 c.p.) ed a colui che si “auto-addestra” (con la modifica dell’art. 270 quinquies comma 1 c.p.). Ancora, il legislatore ha delineato all’art. 270 quater.1 c.p. l’inedita fattispecie di organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo ed ha rafforzato l’efficacia delle misure di prevenzione (si veda l’art. 4 comma 1 lett. d del codice antimafia), ora estese ai cd. foreign fighters.

Alla luce di questo breve excursus si può affermare la tendenza legislativa ad anticipare sempre più la soglia di punibilità in materia di terrorismo internazionale, per l’allarmante diffusione che si è registrata a livello mondiale.

L’esaminanda decisione è stata emanata a seguito di rito abbreviato, richiesto e ammesso in relazione a talune posizioni processuali, per le quali si è disposta la rituale separazione.

La sentenza è articolata in due parti: la prima è dedicata all’inquadramento storico ed evolutivo del sedicente stato islamico ed all’esame del relativo apparato organizzativo ed operativo, al fine di spiegare l’inquadramento della fattispecie concreta a livello dell’art. 270 bis c.p.; la seconda parte è invece dedicata all’analisi delle posizioni processuali dei singoli imputati, per ricondurle alla nozione di attività partecipativa così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all’art. 270 bis c.p.

La motivazione della sentenza esordisce con una disamina storica della recente nascita del califfato, che ha assunto la denominazione di stato islamico. La repentina diffusione dei messaggi del califfo dell’islam nei territori dello Sham, anche attraverso il richiamo ai precetti più radicali della religione islamica, ha attratto a sé il fenomeno jihadista, privo di un riconoscimento ideologico nell’era successiva ad Osama Bin Laden.

Il califfato è dotato di un apparato militare strutturato e composto dai cd. mujaheddin, provenienti da tutto il mondo. La sentenza ricorda come esso goda del sostegno di buona parte della popolazione sunnita, anche combattente, ostile al governo sciita iracheno e come la guerra civile in Siria sia stata un’ulteriore occasione di espansione del progetto insurrezionale anche in quei territori. L’avanzata dello stato islamico ha avuto l’effetto di attrarre nell’esercito del califfato numerosi combattenti. Come testualmente ricorda la sentenza, “migliaia di musulmani stranieri hanno compiuto l’Hijrah ovvero hanno abbandonato le terre della miscredenza per recarsi verso le terre dell’Islam”.

Da qui il riconoscimento, a livello internazionale, della figura dei cd. foreign fighters. Aspetto importante di tale imponente campagna di reclutamento è che essa non è diretta esclusivamente agli uomini, ma coinvolge anche le donne, come si è potuto appurare nel corso del procedimento de qua. Nel califfato le donne rivestono molteplici ruoli, dal sostegno ideologico a favore del jihad ad interventi più operativi di autentico addestramento e/o reclutamento.

La sentenza in esame si concentra sul profilo strettamente organizzativo dello stato islamico in relazione al reclutamento dei cd. foreign fighters. Trattasi di un’attività dettagliatamente scandita e monitorata da parte del “coordinatore”, una figura chiave nell’organizzazione terroristica poiché si occupa della delicata fase di smistamento dei volontari che pervengono da tutto il mondo. Le indagini che hanno portato al procedimento de qua hanno individuato i singoli passaggi organizzativi relativi all’accoglienza ed alla successiva gestione degli stranieri da parte del “coordinatore”, il quale fornisce precise indicazioni di ordine pratico agli aspiranti combattenti e alle relative famiglie. Sono inoltre previsti specifici addestramenti militari, affiancati da una rigida preparazione religiosa (quest’ultima imposta rigorosamente anche alle donne). Come si legge testualmente nella parte motiva della sentenza, “tutti coloro che entrano nello “stato”, indipendentemente dalla loro precedente formazione, devono seguire un corso shariatico, volto ad innalzare il livello di conoscenza religiosa ritenuta, in generale, troppo rudimentale”.

La sentenza prosegue osservando che, oltre all’elevato numero di partecipanti combattenti stranieri, fattori chiave dell’avanzata del califfato sono state la “capacità di persuasione” e l’“abilità mediatica” dell’organizzazione. Nel procedimento è emersa infatti “la straordinaria qualità del proselitismo, basata sul puntuale adempimento degli obblighi religiosi scaturenti dall’interpretazione del corano”. Ancora, si è appurato come gli obblighi religiosi siano “il motore di radicalizzazione”. Altro elemento di straordinaria importanza è stata “la conquista di una regione territoriale concreta”, che ha ulteriormente stimolato i radicalismi diffusi nel mondo in quanto ciò ha prospettato la concreta rinascita del califfato e, di conseguenza, l’affermazione della legge islamica.

La sentenza osserva infatti che, a differenza di Al Qaeda – organizzazione che, pur avendo obiettivi precisi, non si è mai radicata stabilmente sul territorio – l’IS ha offerto ai musulmani sunniti il trasferimento “in un territorio militarmente controllato dove sono state stabilite precise competenze amministrative, giuridiche, tecniche scientifiche, e dove è stata coniata una moneta”. Ancora, l’organizzazione “ha avviato un programma scolastico articolato su 12 classi, un corpo di polizia islamica per il rispetto dei precetti della Sharia, una polizia di sicurezza, un sistema di riscossione dei tributi e pagamenti di compensi dei combattenti e dipendenti pubblici oltre ad un sussidio economico per le famiglie con più figli”. L’aspetto assistenziale dello stato islamico è stato ampiamente oggetto di propaganda del califfato, che dipinge una società perfetta, “dove regna benessere, uguaglianza e prosperità”, un’ambizione particolarmente appetibile sia per i musulmani occidentali, sovente costretti a condizioni di disagio socio economico, sia per la minoranza sunnita irachena, soggetta ai soprusi del governo sciita.

Tuttavia, la rigidissima applicazione della legge islamica da parte dell’organizzazione ha presentato, com’è noto, scenari estremamente drammatici. Le indagini hanno consentito di ricostruire i tratti salienti della vita in territorio siriano sotto l’egida dell’IS. Dietro l’apparenza di uno Stato legittimo perfettamente organizzato, infatti, “si cela un progetto politico portato avanti con metodi terroristici il cui scopo ultimo è il sovvertimento degli stati democratici a cui le truppe con il vessillo nero vogliono sostituire la rigida applicazione della legge islamica”. Tale disegno espansionistico è volto all’affermazione dello stato islamico attraverso attacchi al mondo occidentale, ai quali si accompagnano attacchi efferati all’interno degli stessi territori occupati. La sentenza ricorda, a tal riguardo, i numerosi attacchi perpetrati nel mondo nel corso dell’anno 2015, secondo quella che viene opportunamente definita una “impressionante escalation di terrore”, per poi affermare la natura terroristica dello stato islamico, operante a livello internazionale.

Vengono, a questo punto, sottolineate le caratteristiche principali di tale organizzazione: il proposito di eliminare i miscredenti, l’espansione territoriale, la disponibilità dei partecipanti all’esecuzione di qualsivoglia azione imposta dall’organizzazione stessa. Trattasi di un’organizzazione che “mira ad intaccare fondamentali principi costituzionali (nei quali lo Stato italiano si riconosce) e che si esplicita in atti che intendono instaurare il “sistema del terrore” contro chiunque”.

Una siffatta organizzazione può pertanto essere certamente ricondotta nel paradigma di cui all’art. 270 bis c.p., norma deputata a sanzionare le «associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico». La natura terroristica dell’IS è peraltro riconosciuta sia a livello sovranazionale sia a livello interno. Vengono, a tal proposito, opportunamente richiamate diverse risoluzioni ONU (da ultimo quella del 20.11.2015) e talune pronunce della Corte di Cassazione, tra le quali la sentenza della sezione I, 6 ottobre 2015, n. 47489, nella quale si è testualmente affermato che “la presenza dell’IS sul territorio italiano attraverso cellule attive comporta l’applicabilità a tale sodalizio della legge penale italiana, in specie l’art. 270-bis c.p.”; nella medesima sentenza si riconosce inoltre che la fattispecie incriminatrice de qua deve ritenersi integrata “anche da un sodalizio che realizza condotte di supporto all’azione terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all’assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi, alla predisposizione o acquisizione di documenti falsi, all’arruolamento, all’addestramento, ossia a tutte quelle attività funzionali all’azione terroristica, etc, alcune delle quali integranti anche fattispecie delittuose autonome”.

La vicenda processuale portata al vaglio del Tribunale di Milano si colloca in un siffatto contesto e, in estrema sintesi, si sviluppa attorno alla figura di una giovane italiana che, dopo essersi convertita all’Islam unitamente alla sua famiglia, “ha intrapreso un percorso di progressiva radicalizzazione nel quale ha coinvolto tutti i propri famigliari e che, infine, l’ha indotta a cercare un uomo musulmano che condividesse la sua visione radicale dell’islam dando supporto incondizionato ai guerrieri santi e partisse con lei verso la terra di Allah individuata, nel settembre del 2014, nella Siria ove era stato da poco proclamato il Califfo”. Tale proposito è infatti divenuto possibile attraverso l’unione matrimoniale con un giovane albanese, appartenente ad una famiglia di combattenti, incontrato e conosciuto grazie all’intermediazione di un’amica albanese.

Una volta giunta in Siria, la giovane italiana, dopo aver contratto matrimonio, intraprende un’opera di quotidiana persuasione nei confronti dei propri familiari, affinché essi la raggiungessero nella terra dello sham, sottolineando l’obbligatorietà dell’emigrazione di tutti i credenti e la natura assistenziale dello stato islamico. L’insistenza della ragazza è stata incessante, fino a convincere la famiglia a compiere la cd. Hijra.

Il pubblico ministero, nella richiesta di rinvio a giudizio, ha contestato a tutti gli imputati la condotta di partecipazione nell’associazione terroristica di cui all’art. 270 bis c.p., sul rilievo che ciascuno ha fornito un contributo operativo alle atrocità dello stato islamico.

Il Giudice, dal canto suo, con l’esclusione di una sola posizione processuale, ha condiviso l’impianto accusatorio, poiché le condotte poste in essere, sebbene con le specificità proprie di ogni imputato, integrano la fattispecie di partecipazione all’associazione terroristica ex art. 270 bis comma 2 c.p.

Per analizzare l’elemento oggettivo della fattispecie di partecipazione all’associazione terroristica ne viene preliminarmente evidenziata la nozione, così come elaborata dalla giurisprudenza, anche alla luce delle recenti riforme legislative che hanno interessato la materia in esame e di cui si è dato atto in premessa. Si sottolinea che “non è necessario che il gruppo ponga in essere tutte le condotte che la giurisprudenza ha individuato come sintomatiche della concretezza dei propositi criminosi dell’associazione, essendo sufficiente la prova anche di una o di alcune di esse, purché apprezzabili sulla base di dati concreti e non di mere supposizioni”.

Risulta così del tutto irrilevante che gli imputati, determinati nella decisione di raggiungere una coimputata per fare jihad, non siano poi di fatto partiti. Ciò che rileva, trattandosi di reato di pericolo, è l’appurata “esistenza di un’associazione avente un programma di atti di violenza con finalità di terrorismo, con struttura idonea al compimento di una serie di reati per la cui realizzazione l’associazione è istituita, senza tuttavia che l’atto di violenza sia realizzato o che qualcuno degli affiliati abbia dato inizio all’esecuzione del programma”, attraverso il concreto raggiungimento dei territori di guerra.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo della fattispecie, esso risulta del pari integrato, data la “totale radicalizzazione degli imputati in obbedienza alla chiamata al jihad”. Dalle indagini è emersa inoltre “la piena consapevolezza e la piena volontà degli imputati del coinvolgimento in una scelta di vita indirizzata alla condivisione ed al perseguimento della peculiare finalità di terrorismo che connota l’attività dell’organizzazione”.

Come già si è anticipato, la sentenza focalizza in seguito l’attenzione alle singole condotte ascritte agli imputati, soffermandosi sulle differenze intercorrenti tra di esse per spiegare la diversa dosimetria della pena inflitta a ciascuno.

La partecipazione all’associazione terroristica viene segnatamente individuata nella comprovata attività di indottrinamento e arruolamento, nonché nell’attività di organizzazione del viaggio verso territori di guerra, condotte accompagnate dalla piena adesione ai “principi” del califfato e dalla rivendicata legittimità (anzi, doverosità) delle azioni terroristiche perpetrate dal cd. stato islamico. La partecipazione relativa a due posizioni processuali viene tuttavia riscontrata anche nella condotta di supporto al matrimonio combinato – per favorire l’ingresso nel califfato – nonché di organizzazione del trasferimento nei territori posti sotto l’egida del medesimo, con la costante adesione ai precetti terroristici e un’impostazione ideologica assolutamente radicale. Anche in tale ipotesi, è risultato del tutto evidente che l’attività di proselitismo non fosse diretta a diffondere un credo, bensì a “determinare gli altri ad operare la precisa scelta di adesione incondizionata al califfo”.

Di immediata evidenza risulta poi la complessa condotta contestata ad un membro di un gruppo partecipe a tutti gli effetti all’organizzazione terroristica, in termini si approvvigionamento di combattenti e relativi familiari. Ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione, è invero sufficiente la concreta collaborazione alle finalità del gruppo terroristico, con la consapevolezza di “fornire un contributo in termini di accrescimento umano allo stato islamico”.

Infine, viene diversamente valutata la condotta di un imputato, per il quale il Giudice ha emesso una pronuncia assolutoria. Dal punto di vista oggettiva, la condotta ascrittagli è del tutto marginale rispetto a quella dei coimputati e non risulta accompagnata dall’affectio societatis, traducibile, in materia terroristica, nell’adesione e nella totale condivisione dell’azione dello stato islamico, come si è potuto riscontrare, al contrario, in relazione alle altre posizioni processuali.