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Detenzione di stupefacenti e connivenza non punibile

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 6 – ISSN 2499-846X

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Cassazione Penale, Sez. III, 10 novembre 2015 (dep. 4 maggio 2016), n. 18499
Presidente Amedeo, Relatore Gentili, P.G. Salzano

Con la Sentenza in commento, la Suprema Corte torna a pronunciarsi sulla distinzione tra concorso di persone e connivenza non punibile, in materia di detenzione di sostanze stupefacenti.

I fatti, in breve. A seguito di ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia, veniva confermata la misura cautelare degli arresti domiciliari, originariamente disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari a carico del ricorrente.

Nello specifico, questi era accusato di aver detenuto, a fine di spaccio, circa 586 gr. di cocaina rinvenuti all’interno dell’appartamento dal medesimo locato; appartamento, tuttavia, messo materialmente a disposizione del padre di quello e della di lui compagna.

Così, pur a fronte delle dichiarazioni rese dall’indagato, proclamatosi ignaro del fatto che il proprio padre custodisse, nella propria abitazione, un considerevole quantitativo di stupefacenti, il Giudice per le Indagini Preliminari riteneva che, essendo il contratto di locazione intestato al ricorrente, lo stesso non potesse, di fatto, essere all’oscuro di quanto detenuto in tale predetto appartamento; circostanza, quest’ultima, dalla quale veniva inferita la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’art. 273 c.p.p.

Proponeva ricorso per cassazione il prevenuto, osservando come il compendio probatorio sulla base del quale si era pronunciato il Giudice per le Indagini Preliminari fosse idoneo ad integrare a suo carico non certo, come si era ritenuto, un concorso di persone nel reato, ma, semmai, una (ben diversa) ipotesi di mera connivenza, come tale non punibile.

Ebbene, nell’accogliere il proposto ricorso, la Suprema Corte non ha mancato di ricordare, come spesso è avvenuto in materia di detenzione di stupefacenti, come sia idonea ad integrare “la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell’assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell’illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente”.

E del resto, per costante giurisprudenza, se è vero che la condotta di concorso può manifestarsi in mere forme di presenza, le stesse devono, tuttavia, agevolare la condotta illecita, anche solo assicurando all’altro concorrente uno stimolo all’azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta, palesando così una chiara adesione alla condotta delittuosa.

Detto altrimenti, perché sia configurato un concorso di persone nel reato, è sempre necessario un effettivo contributo causale dei partecipi; a contrario, la semplice conoscenza o l’assistenza inerte e senza iniziative alla condotta da altri posta in essere non realizza, di per sé, la fattispecie concorsuale.

Naturalmente, la distinzione de qua si presenta assai problematica una volta calata nel caso concreto, poiché solo allora diventa necessario valutare l’effetto della presenza di un soggetto sul proposito criminoso dell’autore; sicché spetta unicamente al giudice del merito indicare se sussista un rapporto di causalità tra l’attività incentivante ed il concorso morale e quella posta in essere dall’autore materiale del reato.

In forza dei richiamati principi, la Suprema Corte, proprio per la mancanza di un apporto agevolativo o rafforzativo del proposito criminoso altrui, ha ritenuto doversi escludere la configurabilità del concorso nell’altrui illecita detenzione di stupefacente in capo ad un soggetto che si era limitato ad accompagnare un amico in treno, pur consapevole che quest’ultimo doveva acquistare droga (Cass. pen., sez. IV, 12 dicembre 2013, n. 4055 in
Diritto & Giustizia 2014, 30 gennaio)

In altra pronuncia, relativa, come nel caso in commento, ad un’ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente in un’abitazione, la Corte di Cassazione ha sottolineato l’importanza di valutare, nel concreto, la situazione fattuale della detenzione di droga, dovendosi, da un lato, “contestare un orientamento rigoroso quanto alla valutazione delle condotte della persona individuata quale titolare dell’abitazione (così VI sezione, n. 44633 del 31.10.2013)”, e dall’altro, valorizzare gli “spazi di verifica individualizzata del comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato” (Cass. pen., sez. III, 16 luglio 2015, n. 34985, in CED Cassazione penale 2015).

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto, nel caso in questione, non ravvisabile, in capo al ricorrente, alcun obbligo giuridico di impedire l’evento (che, ove sussistente, avrebbe configurato un’ipotesi di concorso, mediante omissione, nel reato, in forza del combinato disposto degli artt. 110 e 40 cpv. c.p.), ritenendo, per contro, che la condotta tenuta dal prevenuto configurasse un’ipotesi di connivenza non punibile.

Di talchè, stante la mancanza di qualsivoglia fondamento probatorio o anche solo indiziario tale da integrare i gravi indizi di colpevolezza della partecipazione concorsuale del ricorrente nella detenzione di stupefacente imputata provvisoriamente anche al padre, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’impugnata ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia, quale Giudice del Riesame.

Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Amerio, Detenzione di stupefacenti e connivenza non punibile, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 6