Reciproco riconoscimento delle decisioni penali e circolazione delle informazioni estratte dal casellario giudiziario. Recepimento degli strumenti UE.
in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 6 – ISSN 2499-846X
Informiamo i lettori che prosegue l’opera del Governo italiano di recepimento delle Decisioni Quadro per il rafforzamento della cooperazione giudiziaria in materia penale.
Lo scorso marzo vi era stata la prima “tornata” di recepimento, con l’approvazione di sette decreti legislativi (n. 29, 31, 34, 35, 36, 37 e 38 del 2016), ai quali questa Rivista aveva già dedicato un contributo.
Il 4 giugno scorso sono invece entrati in vigore, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2016, 3 decreti legislativi con i quali l’Italia ha recepito la normativa UE volta a dare attuazione al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali e a migliorare lo scambio di informazioni sui casellari giudiziari tra gli Stati membri.
In particolare, il D. Lgs. 12.05.2016, n. 73, di attuazione della Decisione Quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea, consente all’autorità giudiziaria nazionale di prendere in considerazione, prescindendo dalla procedura di riconoscimento di cui all’art. 730 c.p.p., le sentenze di condanna pronunciate, per fatti diversi da quelli per i quali si procede, in altri Stati membri dell’Unione al fine di trarne ogni opportuna considerazione per la determinazione della pena, per stabilire la recidiva o altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l’abitualità’ o la professionalità’ nel reato o la tendenza a delinquere, nonché al fine delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell’esecuzione della pena.
Il D. Lgs. 12.05.2016, n. 74 e il D. Lgs. 12.05.2016, n. 75 recepiscono invece, rispettivamente,gli strumenti UE in materia di scambio delle informazioni estratte dal casellario giudiziario (Decisione Quadro 2009/315/GAI) e di istituzione del Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS – European Criminal Records information System) (Decisione Quadro 2009/316/GAI).
In base al D. Lgs. n. 74/2016, l’Ufficio centrale del casellario giudiziale presso il Ministero della Giustizia è tenuto a comunicare senza indugio qualsiasi condanna pronunciata in Italia, e iscritta nel casellario giudiziale, all’autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza della persona condannata, anche qualora quest’ultima abbia altresì la cittadinanza italiana. Specularmente, il medesimo ufficio conserva i dati e le informazioni ricevute dalle autorità straniere e relative a condanne pronunciate dalle autorità giudiziarie di altri Stati membri nei confronti del cittadino italiano.
Il D. Lgs. n. 75/2016, infine, fornisce compiuta copertura normativa al sistema informativo del casellario europeo, l’ECRIS, già operativo in Italia sulla base della Convenzione europea di mutua assistenza in materia penale del 20 aprile 1959. Tale sistema, consentendo l’interconnessione telematica dei casellari giudiziari nazionli, rende effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne pronunciate nei diversi Stati membri nei confronti di un determinato soggetto.
Come citare il contributo in una bibliografia:
M. F. Cucchiara, Reciproco riconoscimento delle decisioni penali e circolazione delle informazioni estratte dal casellario giudiziario. Recepimento degli strumenti UE, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 6