ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALEMisure cautelari

Il delicato rapporto tra la misura cautelare degli arresti domiciliari ed il rispetto delle “indispensabili esigenze di vita”

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 6 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. II, 22 aprile 2016 (ud. 30 marzo 2016), n. 16964
Presidente Prestipino, Relatore Agostinacchio

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16964 del 30 marzo 2016 torna sulla questione relativa all’interpretazione delle indispensabili esigenze di vita, in base alle quali il giudice potrebbe consentire l’allontanamento dell’imputato dal luogo in cui viene eseguita la misura degli arresti domiciliari per il tempo strettamente  necessario al soddisfacimento di tali bisogni.

L’art. 284 c.p.p. prevede la possibilità che il giudice, qualora disponga gli arresti domiciliari, autorizzi l’imputato ad assentarsi dalla propria abitazione, dimora o altro luogo di cura o assistenza in due casi: quando il reo versi in uno stato di assoluta indigenza, consentendo l’espletamento di una attività lavorativa, ovvero quando non possa in altro modo “provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita”.

Il caso di specie, presentato all’attenzione della Suprema  Corte, ha preso le mosse dal ricorso di un collaboratore di giustizia, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e, al contempo, in forza della sua cooperazione, ad uno speciale programma di protezione.

La doglianza oggetto del ricorso alla Suprema Corte riguardava il rigetto da parte dei giudici del riesame dell’appello proposto dall’interessato contro l’ordinanza che negava l’autorizzazione ad assentarsi dal luogo di esecuzione della misura cautelare. In particolare il soggetto sottoposto agli arresti aveva richiesto il consenso ad allontanarsi dal proprio domicilio durante i fine settimana – precisamente il sabato pomeriggio, per un totale di cinque ore – al fine di trascorrere tale arco di tempo con la figlia minore. Tale esigenza assumeva, peraltro, particolare pregnanza in considerazione della pendenza di una separazione consensuale dal coniuge, in fase di omologazione, che implicava la cessata convivenza con la minore e la moglie.

Il Tribunale del riesame, ritenendo più opportuno attendere le determinazioni del giudice civile relative alle modalità di affidamento della figlia e alla gestione dei rapporti genitoriali, aveva deciso di rigettare la richiesta di riesame.

A sostegno di tale decisione i giudici avevano rilevato come le indispensabili esigenze di vita, idonee a consentire l’autorizzazione di cui all’art. 284 comma 3 c.p.p., dovessero essere intese come uno stato di bisogno del detenuto, non altrimenti in grado di procurarsi beni primari per la propria vita o per la propria salute, dovendo pertanto sussistere, come necessario presupposto, uno stato di assoluta indigenza in grado di giustificare l’esigenza di svolgere un’attività lavorativa.

La Corte di Cassazione ha invece ritenuto di non condividere la posizione ermeneutica assunta dal Tribunale del Riesame, sulla base di una interpretazione della norma sopracitata rispettosa dell’art. 2 della Costituzione e, quindi, dei diritti inviolabili della persona.

Secondo la Corte occorre infatti distinguere le due posizioni previste dall’art. 384 comma 3 c.p.p.: se il riferimento alla situazione di assoluta indigenza richiama evidentemente le necessità primarie dell’individuo e dei familiari che siano a suo carico, la locuzione relativa alle “indispensabili esigenze di vita” assume una connotazione più sfumata, diretta alla valorizzazione dei diritti fondamentali dell’individuo.

La prima ipotesi, infatti, nella sua interpretazione letterale, preclude qualsiasi tipo di autorizzazione che non sia diretta ad assicurare la sopravvivenza fisica della persona, ammettendo di conseguenza il rigetto di tutte quelle istanze volte al soddisfacimento di esigenze ulteriori, quali il vitto, il vestiario e l’alloggio.

Nel secondo caso, invece, l’espressione utilizzata dal legislatore deve essere intesa non in un’accezione puramente economica, ma in modo tale da garantire i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, come disposto dall’art. 2 della Costituzione.

Costituisce infatti un principio di civiltà quello che attribuisce al soggetto sottoposto ad una misura detentiva – cautelare ovvero definitiva – la titolarità di diritti della personalità che non possono essere intaccati neppure da pene detentive.

Così interpretata la norma, il riferimento alle indispensabili esigenze di vita può includere, ad esempio, la soddisfazione di bisogni di natura religiosa e, per quanto riguarda il caso in commento, il diritto all’espletamento delle funzioni genitoriali o comunque al mantenimento delle relazioni familiari e sociali.

Tuttavia, in questo contesto, occorre considerare anche il dettato dell’art. 277 c.p.p., in base al quale i diritti della persona sottoposta a misure cautelari possono essere compressi solo qualora il loro esercizio non risulti compatibile con le esigenze cautelari nel caso concreto.

Di conseguenza, il rispetto delle esigenze personali del detenuto, potrà essere limitato qualora sussistano esigenze specifiche e motivate di sicurezza pubblica o intramuraria, ovvero di tipo processuale.

Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame, per l’errata applicazione e interpretazione dell’art. 284 comma 3 c.p.p., ritenendo necessaria una nuova valutazione della richiesta dell’interessato, che tenga conto del diritto a coltivare uno dei rapporti fondamentali nella vita di relazione, quale quello genitoriale (nel caso di specie particolarmente intaccato sia per esigenze di tutela personale del collaboratore, sia per la separazione dal coniuge).

Nel rispetto dei principi espressi, in una diversa decisione, la Corte ha invece ritenuto che non rientrasse tra le indispensabili esigenze di vita il bisogno rappresentato da un condannato di partecipare alla Messa. Se da un lato, infatti, il diritto alla osservazione e partecipazione ad un culto religioso costituisce un diritto fondamentale dell’individuo – nonché un obbligo per i fedeli sancito dal can. 1247 del codice di diritto canonico –  dall’altra parte esso può essere soddisfatto con modalità del tutto compatibili con le esigenze cautelari. La Cassazione ha così precisato che il diritto alla partecipazione al credo religioso possa ben essere soddisfatto anche attraverso mezzi diversi dalla partecipazione diretta, dovendosi tenere conto dell’evoluzione della tecnologia, che consente di osservare il precetto canonico anche attraverso, ad esempio, l’utilizzo del mezzo televisivo, come peraltro fanno gli infermi costretti a rimanere allettati in ambito ospedaliero o domiciliare (Cass. pen., Sez. V, 02/04/2015, n. 38733).

Come citare il contributo in una bibliografia:
S. Ciervo, Il delicato rapporto tra la misura cautelare degli arresti domiciliari ed il rispetto delle “indispensabili esigenze di vita”, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 6