ARTICOLICONTRIBUTIDalle Sezioni UniteDIRITTO PENALE

Imprescrittibilità dei delitti puniti con l’ergastolo

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 6 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 12 maggio 2016 (ud. 24 settembre 2015), n. 19756
Presidente Chieffi (per impedimento del Pres. Santacroce), Relatore Vecchio, P.G. Stabile

1. Il fatto. Con sentenza, del 17 gennaio 2014, la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta aveva confermato la Sentenza del GIP del Tribunale di Caltanissetta, del 21 aprile 2010, di condanna alla pena della reclusione di anni sei, applicata – nel concorso della attenuante della collaborazione, prevista dall’art. 8 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 – a titolo di continuazione (riconosciuta, rispetto al delitto, ritenuto più grave, giudicato colla sentenza della medesima Corte territoriale del 9 gennaio 2008), a carico dell’imputato per plurimi delitti di omicidio premeditato.

La Corte d’Appello aveva rigettato il motivo relativo alla estinzione dei reati per maturata prescrizione, giustificando la sua posizione alla luce di un principio più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui un delitto punibile in astratto con l’ergastolo, commesso in epoca anteriore alla entrata in vigore della modifica dell’art. 157 c.p., è imprescrittibile, anche di fronte a circostanze attenuanti.

La difesa proponeva ricorso per Cassazione il 14 maggio 2012 e la Sezione I rimetteva la questione davanti alle Sezioni Unite, ove la questione di diritto proposta era la seguente: “Se il delitto di omicidio volontario aggravato, punibile in astratto con la pena dell’ergastolo, commesso prima della modifica dell’art. 157 cod. pen. da parte della legge n. 251 del 2005, sia imprescrittibile pure in presenza del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 8 d.l. n. 152 del 1991”.

2. In diritto. La Corte di Cassazione, anzitutto, osserva come la portata della domanda che le viene proposta vada oltre il fatto concreto che l’ha suscitata. Si legge: “il quesito di diritto, sebbene formulato con specifico riferimento alla incidenza del riconoscimento della particolare attenuante a effetto speciale della collaborazione sulla prescrizione del reato (commesso prima della entrata in vigore della novella del 2005) di omicidio aggravato pel quale la legge commina la pena perpetua, merita di essere riformulato alla stregua della più generale quaestio iuris della (possibilità della) prescrizione dei delitti, sanzionabili in astratto con l’ergastolo, commessi anteriormente all’8 dicembre 2005 (data della entrata in vigore della norma che ha sostituito l’art. 157 cod. pen.), nella ipotesi che il concorso di circostanze attenuanti comporti l’applicazione della pena detentiva temporanea ovvero – in relazione alla disposizione di diritto intertemporale di cui all’art. 226, comma 1, del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 – la previsione in concreto della potenziale irrogazione della reclusione”.

Risultano essenziali ai fini della soluzione del quesito di diritto alcuni passaggi affrontati dalla Corte:

– prima dell’intervento del legislatore di modifica della disposizione dell’art. 157 cod. pen., era per vero affatto pacifico e incontestato, sia nella giurisprudenza di legittimità, sia in dottrina, che i delitti punibili con l’ergastolo fossero assolutamente imprescrittibili;

– vi è un’indiscutibile prescrittibilità dei reati commessi da soggetti minori di anni diciotto, pur se le disposizioni incriminatrici rechino la previsione della pena dell’ergastolo (si veda la Sent. della Corte Costituzionale n. 168 del 1994);

– nessuna pronuncia ha mai posto in dubbio la condivisa convinzione secondo cui sono certamente sottratti alla prescrizione tutti i delitti per i quali la legge commini l’ergastolo e non debba essere irrogata (in concreto) pena diversa da quella perpetua. E anche gli arresti del più recente orientamento revisionista non hanno mancato di ribadire siffatto assunto sulla base dell’argomento fondato sulla constatazione che l’art. 157, primo comma, cod. pen. vecchio testo, prevedeva la prescrizione (solo) per i reati punibili con le pene pecuniarie ovvero con le pene detentive temporanee, mentre ‘nulla disponeva per quelli sanzionati con la pena perpetua’;

– l’esatto principio di diritto della rilevanza della configurazione finale del reato così come delineata e accertata dal giudice di merito in sentenza a seguito della applicazione delle circostanze aggravanti e attenuanti non comporta la modificazione del criterio di calcolo del termine di prescrizione che resta quello previsto dal secondo comma dell’art. 157 cod. pen. della astratta considerazione del massimo edittale, dell’aumento massimo e della diminuzione minima, senza che sul termine prescrizionale in alcun modo influisca la pena applicata in concreto (Sez. 6, n. 25689 del 09/01/2003, Piscicelli).

3. Rebus sic stantibus, questo il principio affermato dalla Corte: “Il delitto punibile in astratto con la pena dell’ergastolo, commesso prima della modifica dell’art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l’applicazione di pena detentiva temporanea”.

Come citare il contributo in una bibliografia:
J. Toffoli, Imprescrittibilità dei delitti puniti con l’ergastolo, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 6