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Confisca e tutela dei terzi creditori in buona fede

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 6 – ISSN 2499-846X

Cassazione

Cassazione Penale, Sez. I, Sentenza 23 marzo 2016, (ud. 15 febbraio 2016), n. 12362 
Presidente Cavallo, Relatore Magi, P.G. Fimiani (Diff.)

Massima

Le norme dettate dagli artt. 52 e ss. del D. lgs. n. 159 del 2011 a tutela dei diritti dei terzi creditori in buona fede vanno ritenute applicabili anche alle ipotesi di confisca emesse in sede penale nell’ambito dei procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 51, comma3 bis, cod. proc. pen.

Il commento

E’ nota la rilevanza, oltre che la complessità, della questione giuridica sottoposta al vaglio della Prima Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, soprattutto se si considera che ci si trova di fronte ad uno strumento ablativo dalla fisionomia variabile – quello, appunto, delle «confische» – cui ormai è attribuito il ruolo di «ultimo presidio» a tutela di valori costituzionali di indubbio rilievo.

Del resto, nonostante il provvedimento in esame prescinda dichiaratamente da una specifica indagine concernente la discussa “etichettatura”  giuridico- formale della misura, l’opzione interpretativa adottata sembra muovere da una progressiva assimilazione delle discipline funzionali dell’istituti ablativi in questione, pur nella consapevolezza della diversità dei relativi contenitori procedimentali.

Orbene, proprio volgendo lo sguardo al preliminare quesito di carattere procedurale, la sentenza qui in commento principia il proprio percorso motivazionale puntualizzando, innanzitutto, come, in realtà, la domanda di tutela del credito ( o istanza di ammissione al pagamento) pur dovendo essere rivolta al giudice dell’esecuzione, non può ritenersi assimilabile alla istanza di rivalutazione dei presupposti della confisca regolamentata dall’art. 676 cod. proc. pen., richiedente l’adozione del procedimento de plano di cui all’art. 667 cod. pro. pen..

In particolare, si argomenta che mentre l’art. 676 del codice di rito attribuisce al giudice dell’esecuzione la competenza funzionale in rapporto alla “sorte” dei beni sequestrati o confiscati; diversamente, la domanda di tutela della posizione creditoria, pur presupponendo – per logica – una statuizione di confisca non è, tuttavia,  domanda finalizzata ad ottenerne la revoca quanto, piuttosto, il riconoscimento di un diritto incidente sul valore economico dell’ablazione medesima che resta, in ogni caso, intangibile.

Difatti, in tali casi, il creditore è ammesso – all’esito della ricognizione dei presupposti di tutelabilità – ad ottenere un ristoro correlato alla perdita del diritto, essendo il bene assoggettato a confisca definitiva con sua intangibile devoluzione allo Stato.

Sulla base di tale considerazione, dunque, la Suprema Corte risolve il primo quesito statuendo che «la trattazione delle domande di riconoscimento della posizione creditoria tutelabile devono ritenersi scorporate dalla previsione specifica di cui all’art. 676 cod. proc. pen. e vanno trattate tramite ordinaria procedura partecipata di cui all’art. 666 cod. proc. pen., con ricorribilità per cassazione del provvedimento conclusivo».

Con riguardo, invero, al principale profilo di diritto sostanziale, vale a dire quello concernente la sussistenza di una distinzione – rispetto alla posizione dei terzi creditori – tra le diverse tipologie di confisca ( emesse in sede penale o di prevenzione), la Corte ne esclude la fondatezza teorica, su un piano logico prima ancora che  giuridico.

In particolare, muovendo, nel proprio argomentare, da un precedente approdo ermeneutico in materia  – ancorché con specifico riferimento alla confisca di cui all’art. 12 sexies del D.L n. 306 del 1992 – la medesima Prima Sezione ne richiama il principio di diritto espresso in quella sede secondo cui «la normativa prevista per i sequestri e le confische di prevenzione dal Titolo IV del cosiddetto “codice antimafia” in tema di tutela dei terzi e di rapporti con le procedure concorsuali, si applica anche ai sequestri e alle confische penali ex art. 12 sexies del d.l. n. 306 del 1992, che siano state disposte a far data dall’entrata in vigore dell’art. 1, coma 190, della legge n. 228 del 2012» ( legge di stabilità).

Difatti, nel precisare con premura che quella appena prospettata sia qualificabile come una interpretazione non già analogica bensì di natura diretta, il Giudice di legittimità ha evidenziato che l’operare del soggetto terzo, lì dove venga in rilievo la condizione di buona fede e di estraneità ai propositi delittuosi o all’agire contra legem del soggetto titolare del patrimonio ( poi assoggettato a confisca) non possa essere eretto a criterio differenziale tale da giustificare irragionevoli disparità di trattamento tra situazioni soggettive analoghe.

Del resto, argomentando diversamente, ci si troverebbe di fronte ad una prospettiva tutt’altro che equilibrata se si considera che si determinerebbe, da un lato, la perdita irreversibile del diritto nel caso di misura ablativa penale e, per contro, dall’altro, la facoltà di recupero almeno di una quota dell’originario diritto di credito nell’ipotesi di confisca di prevenzione.

Siffatta conclusione, come puntualmente rammendato, trae le mosse da un duplice considerazione.

In particolare, se è vero che le norme in tema di tutela dei terzi di cui all’art. 52 e ss. risultano contenute in un autonomo Titolo del libro primo del D. lgs. n. 159 del 2011, altrettanto fondato pare prendere atto del rilievo sistematico della novellazione apportata all’art. 12 sexies, l. 356 del 92 dal comma centonovantesimo, art. 1, della c.d. legge di stabilità 2012,  n. 228, da intendersi «norma regolatrice della fattispecie».

Al riguardo, esaminando più approfonditamente tale ultima previsione è agevole osservare un mutamento quanto alla tecnica di rinvio precedentemente adottata dal legislatore con la legge n. 94 del 2009 , dal momento che  il comma 190 dell’art. 1 della l. 228 del 2012 prevede l’applicabilità alle ipotesi di sequestro e confisca ex art. 12 sexies delle disposizioni in materia di «amministrazione» e «destinazione» dei beni sequestrati e confiscati previste dal D. lgs. n. 159 del 2011 senza, tuttavia, indicare specificamente i singoli articoli applicabili.

Pertanto, prosegue nel proprio ragionamento la Suprema Corte, da tale considerazione  emerge chiaramente la volontà legislativa di rendere applicabili tutte le norme dettate dal c.d. codice antimafia in tema di amministrazione  e destinazione dei beni, tra le quali devono ritenersi comprese anche quelle dettate in punto di tutela dei terzi di cui all’art. 52 e ss. del medesimo testo legislativo.

In tale direzione, la concreta interrelazione tra le norme richiamate – che induce, pertanto, a considerare l’apparato a tutela del terzo in questione un corpus solo apparentemente autonomo – è ancor  più assicurata, oltre che dagli ulteriori richiami espressi ivi  rinvenibili, con particolare riferimento agli artt. 40, 41 e 45 del medesimo impianto normativo, dal ricorso ad un ulteriore quanto prodromico ragionamento  logico-giuridico.

Difatti, se è vero che i concetti di amministrazione e destinazione implicano la soluzione in fatto e in diritto di tutte le questioni relative alla esistenza di pretese creditorie di terzi su beni assoggettati a confisca, non è dato comprendere come si possa operare la medesima destinazione dei beni se non si ottiene una previa valutazione giudiziale circa la pretesa vantata da un soggetto terzo sul bene confiscato, tesa a ridurre il valore della confisca.

Orbene, l’assetto interpretativo finora delineato ha indotto la Suprema Corte ad un prima conclusione alla luce della quale deve ritenersi che «le norme dettate dal legislatore nel d. lgs. 159 del 2011 in punto di tutela dei diritti dei terzi creditori vanno ritenute – in quanto tali – applicabili anche all’ipotesi di confisca emessa ai sensi dell’art. 12 sexies in un procedimento penale, quantomeno a far data dall’entrata in vigore dell’art. 1 comma 190 della legge n. 228 del 2012, da ritenersi norma regolatrice della fattispecie».

Così come, è la medesima norma regolatrice di cui sopra che «consente di risolvere in senso positivo il quesito circa l’applicabilità delle norme in tema di tutela delle posizioni creditorie di cui alle confische penali» – come quella del caso di specie disposta in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 240 e 416 bis, co. 7  cod. pen. – «regolamentate non solo dall’art. 12 sexies ma anche alle ulteriori ipotesi di decisioni di confisca di beni che siano state adottate nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale». Ciò, in quanto è la stessa norma a prevedere, testualmente, detta estensione di disciplina, al termine del primo periodo, determinandone, pertanto,  una assimilazione di tipo funzionale.

Ne deriva, dunque, che devono ritenersi assimilate, seppur ai soli fini dell’applicazione dello statuto di tutelabiltà del credito, tre ipotesi procedurali diverse di confisca:

a) la confisca misura di prevenzione;
b) la confisca c.d. estesa ex art. 12 sexies legge 356/92 e succ. mod. emessa in sede penale;
c) la confisca emessa in sede penale all’esito di procedimenti aventi ad oggetto il catalogo di reati di cui all’art. 51, co. 3 bis cod. proc. pen..

Conseguentemente, restano al di fuori della descritta area le sole ipotesi di confisca penale regolamentate da una autonoma previsione di legge ed emesse in procedimenti diversi da quelli tesi all’accertamento dei reati indicati nell’art. 51, co. 3 bis del codice di rito, in rapporto ai quali, seppur in altra sede, potrebbe porsi il tema dell’interpretazione analogica.

Come citare il contributo in una bibliografia:
S. Treglia, Confisca e tutela dei terzi creditori in buona fede, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 6