Daspo: sulla revoca è competente il Giudice per le indagini preliminari già investito della convalida
Cassazione Penale, Sez. III, 15 giugno 2016 (ud. 8 aprile 2016), n. 24819
Presidente Fiale, Relatore Mengoni
In tema di Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (cd. daspo) previsto dall’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive – pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 1989, n. 294) segnaliamo la pronuncia con cui la Corte di Cassazione, superando un precedente indirizzo giurisprudenziale, ha affermato il principio di diritto secondo cui sulla richiesta di revoca o di modifica provvede il Giudice per le indagini preliminari già investito della convalida del provvedimento medesimo.
Il divieto di cui all’art. 6 comma 1 (avente ad oggetto l’accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, nonché altri luoghi “sensibili”) e l’ulteriore prescrizione di cui al comma 2 (obbligo di comparire personalmente nell’ufficio di polizia competente) disposti nei confronti delle persone denunciate o condannate ai sensi del comma 1, non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione.
«Per quanto la norma non specifichi quale autorità sia competente a provvedere in tema di revoca o modifica – si legge in sentenza – la stessa deve esser individuata nell’autorità giudiziaria, allorquando il provvedimento del Questore – oltre al divieto di accesso – abbia ad oggetto l’obbligo di presentazione».
«Tale conclusione – specifica il Collegio – appare giustificata dalla natura dell’obbligo medesimo – quale misura di prevenzione che incide sulla libertà personale – per come costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, nonchè da quella costituzionale. Il precedente orientamento – motivato sulla natura eminentemente amministrativa della misura, e quindi dell’intera procedura, con intervento giurisdizionale incidentale e nella sola fase genetica – non pare conciliarsi con la lettura operatane dalla Corte costituzionale, con la natura da questa riconosciuta all’obbligo di presentazione e, pertanto, con le garanzie anche in punto di tutela giurisdizionale che alla stessa debbono conseguire»
Questo, dunque, il principio di diritto sancito dalla Corte:
«competente a decidere sulla richiesta di revoca o di modifica del provvedimento impositivo dell’obbligo, previsto dall’art. 6 comma 2, L. n. 401 del 1989, di comparire ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza di manifestazioni sportive, è il giudice per le indagini preliminari già investito della convalida del provvedimento medesimo».