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Delitto di Garlasco, depositate le motivazioni della Corte di Cassazione

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Cassazione Penale, Sez. I, 21 giugno 2016 (ud. 12 dicembre 2015), n. 25799
Presidente Fumo, Relatore Pezzullo

Depositate ieri le motivazioni con cui la prima sezione della Corte di Cassazione, lo scorso dicembre, ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi.

Ricordiamo che la sentenza d’appello era stata pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Milano nel marzo 2015 dopo che la Corte di Cassazione, nell’ottobre 2013, aveva annullato con rinvio la precedente sentenza.

In punto di diritto, la Cassazione ha ritenuto condivisibile la scelta, operata dalla Corte di Assise di Appello, di escludere l’aggravante della crudeltà.

I giudici di legittimità, dopo aver ricordato che tale aggravante ha natura soggettiva e si giustifica in quanto le circostanze concrete dell’azione consentano di identificare un effettivo superamento della “normalità causale” determinante l’evento, hanno citato la sentenza Parolisi (Cass. Sez. I, n. 8163/2015) secondo cui «l’azione crudele, essendo qualificata da particolare intensità del dolo e assenza di sentimenti di pietà verso gli altri, sfugge a qualsiasi automatismo che pretenda di ravvisarla in ogni caso in cui sia inferto un numero predeterminato in astratto di colpo, dovendosi, al contrario, riconoscersi dalle modalità operative e dal concreto comportamento dell’agente».

Ne deriva – prosegue la Corte – «che la mera reiterazione dei colpi inferti, anche con uso di arma bianca, non può determinare la sussistenza della aggravante della crudeltà, se tale azione non eccede i limiti connaturali rispetto all’evento preso di mira e non trasmoda in una manifestazione di efferatezza, fine a se stessa».

Sempre citando la sentenza Parolisi, la Corte ha concluso osservando che «la condotta ascritta all’imputato è stata commessa con dolo d’impeto e, dunque, va inquadrata come “risposta immediata o quasi immediata ad uno stimolo esterno”, senza alcuna programmazione preventiva (non essendo stata contestata la diversa aggravante della premeditazione)».

Redazione Giurisprudenza Penale

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