ARTICOLIDalle Sezioni Unite

Sui poteri del giudice dell’esecuzione in caso di abolitio criminis non rilevata dal giudice della cognizione

ssuu

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 23 giugno 2016 (ud. 29 ottobre 2015), n. 26259
Presidente Agrò, Relatore Cammino

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alla possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di revocare per abolitio criminis una sentenza di condanna emessa nei confronti di uno straniero irregolare per il reato di cui all’art. 6, terzo comma, T.U. Imm., dopo le modifiche apportate a tale articolo dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, ed interpretate dalle Sezioni Unite nel senso che soggetto attivo del reato può ormai essere il solo straniero regolarmente soggiornante, hanno affermato il seguente principio di diritto:

«Il giudice dell’esecuzione può revocare, ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l’entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, allorchè l’evenienza di abolitio criminis non sia stata rilevata dal giudice della cognizione».

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com