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Depenalizzazione: le statuizioni civili sopravvivono all’abolitio criminis

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 7-8 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. V, 16 giugno 2016 (ud. 3 marzo 2016), n. 25062
Presidente Palla, Relatore Miccoli

Nella sentenza in esame la Suprema Corte affronta una delle questioni più spinose in tema di depenalizzazione, vale a dire la sorte delle statuizioni civili pronunciate nei giudizi di merito a seguito dell’intervenuta abrogazione della norma penale.

Il tema è senza dubbio di grande attualità in ragione del recente intervento del legislatore che, in attuazione della legge delega 28 aprile 2014, n. 67, con i decreti legislativi 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8 ha introdotto, in luogo di alcune fattispecie criminose, illeciti civili puniti con sanzioni pecuniarie civili ed illeciti amministrativi. Come specificamente previsto dall’art. 12, d.lgs. n. 7/2016 e dall’art. 8, d.lgs. n. 8/2016, le disposizioni in questione che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni pecuniarie civili o con sanzioni amministrative si applicano anche con riferimento alle violazioni commesse anteriormente alla data di loro entrata in vigore, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili; nel qual caso, il giudice dell’esecuzione dovrà procedere con la revoca della sentenza o del decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adottando i provvedimenti conseguenti.

Come citare il contributo in una bibliografia:
H. Lo Giudice, Depenalizzazione: le statuizioni civili sopravvivono all’abolitio criminis, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 7-8