Eternit: la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p., ma il giudizio a quo può riprendere
in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 7-8 – ISSN 2499-846X
Corte Costituzionale, Sentenza n. 200/2016, udienza 31 maggio 2016, deposito 21 luglio 2016
Presidente Grossi, Redattore Lattanzi
La settimana scorsa, considerando l’imminente deposito da parte della Corte Costituzionale della sentenza Eternit, avevamo pubblicato un articolo di riepilogo dell’iter processuale relativo alla vicenda e di analisi delle principali questioni giuridiche in esso affrontate.
Orbene, nella giornata di ieri 21 luglio, la Corte, con la sentenza n. 200/2016, ha infine reso il proprio verdetto, dichiarando – lo diciamo subito – l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p..
Sebbene questa decisione possa di primo acchito risultare per lo meno sorprendente, occorre immediatamente ridimensionarne la portata. Essa infatti non ha portato all’abrogazione della norma, né ad alcuna addizione da parte del Giudice. Neppure essa condurrà – si può ragionevolmente ritenere – alla definizione in rito del processo Eternit-bis per effetto di una pronuncia di non luogo a procedere.
Ricostruite in altra sede le fasi precedenti alla sentenza, ci si limita qui ad analizzare il contenuto della stessa; cosa che facciamo a contrario, partendo dal dispositivo.
La Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale”.
Si tratta di una decisione assunta all’esito di motivazioni piuttosto articolate, di cui si cercherà di dar conto con chiarezza e semplicità.
Riferiamo anzitutto che il ragionamento della Corte si è mosso su due direttrici principali:
- L’analisi del contrasto tra “medesimo fatto storico” (idem factum), nozione che deriverebbe dall’interpretazione da parte della Corte EDU dell’art. 4 Prot. 7 alla Convenzione, e “medesimo fatto giuridico” (idem legale), che invece discenderebbe dalla lettura dell’art. 649 c.p.p. ad opera della Corte di Cassazione.
- L’analisi del contrasto tra Convenzione e codice, asseritamente generato dalla regola, pacifica nel diritto vivente interno, che impedisce di applicare il divieto di doppio giudizio, ove tra il reato oggetto del primo giudizio (res iudicata) e quello oggetto del nuovo giudizio (res iudicanda) sussista un rapporto di concorso formale.
Prima vedere in dettaglio le due questioni, anticipiamo che la Corte ha ritenuto inesistente il primo contrasto e sussistente il secondo.
1. Idem factum vs. Idem legale
Nell’affrontare l’annosa questione del contrasto tra fatto storico e giuridico, ampiamente sviscerata nell’ordinanza di rimessione, la Corte ha formulato una premessa netta e chiarissima: nessuno hai mai detto, nemmeno i Giudici di Strasburgo, che per “fatto storico” debba ineluttabilmente intendersi “condotta”.
Più in particolare, ritiene la Corte, “non vi è (..) alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all’azione o all’omissione, e non comprenda, invece, anche l’oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l’evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell’agente”.
In buona sostanza, fatto storico è senz’altro la condotta, ma non essa sola. Fatto storico è anche la morte di una persona, sono anche le lesioni che essa riporti, secondo le modalità con cui queste si sono concretamente prodotte a causa della condotta. Fatti storici sono dunque la condotta, l’evento ed il nesso causale, purché valutati dal punto di vista empirico e non giuridico.
Questa inferenza logica, a giudizio della Corte, non sarebbe contraddetta da alcuna delle sentenze della Corte EDU, le quali – dalla nota Zolotukhin c. Russia in avanti – non recherebbero mai l’affermazione inequivoca che il fatto vada assunto con esclusivo riferimento all’azione od omissione dell’imputato.
Innanzitutto dunque la medesimezza del fatto storico è concetto che va svincolato dal riferimento esclusivo alla condotta.
In seconda battuta, la Corte ha precisato che il concetto di idem legale, inteso come l’insieme dei profili attinenti alla qualificazione giuridica del fatto (sul punto, la Corte fa sparsi riferimenti a “titolo, grado e circostanze del fatto”, “natura di pericolo del reato”, “bene giuridico tutelato”, “diverso ruolo dell’evento nella fattispecie”), ove applicato in tema di divieto di doppio giudizio, non sarebbe costituzionalmente legittimo, perché in violazione (non solo dell’art. 117, ma anche) degli artt. 24 e 111 della Costituzione.
Infatti, un giudizio fondato sul medesimo fatto giuridico eleverebbe “il rischio che la proliferazione delle figure di reato, alle quali in astratto si potrebbe ricondurre lo stesso fatto, offra l’occasione per iniziative punitive, se non pretestuose, comunque tali da porre perennemente in soggezione l’individuo di fronte a una tra le più penetranti e invasive manifestazioni del potere sovrano dello Stato-apparato”.
Ricostruite le nozioni di idem factum e idem legale, la Corte ha notato che sia la norma internazionale (art. 4 Prot. 7 alla CEDU) sia quella nazionale (art. 649 c.p.p.), così come interpretate dalle rispettive giurisdizioni, adottano la prima di tali nozioni. Impongono cioè un approccio storico-naturalistico (e non giuridico) per individuare ciò che deve essere “medesimo”, e finiscono entrambe per riferirsi alla triade condotta-evento-nesso causale, nella loro accezione empirica.
Giunge la Corte dunque ad una prima conclusione: l’asserito contrasto tra medesimo fatto giuridico e medesimo fatto storico, sebbene sia in astratto palese, in concreto non sussiste perché la Convenzione ed il codice di rito fanno entrambi riferimento al secondo, il quale è pienamente conforme a Costituzione.
Su questo primo punto, la questione di legittimità è quindi infondata.
2. Il concorso formale di reati
Ben diverso è il ragionamento condotto sul rapporto tra ne bis in idem e concorso formale di reati.
Per prima cosa, la Corte dà atto di un orientamento del giudice nazionale assolutamente compatto e costante, secondo cui il rinnovato esercizio dell’azione penale, e la conseguente duplicazione dei giudizi, sono consentiti in ipotesi di concorso formale di reati ex art. 81 c.p., anche quando il fatto è il medesimo sul piano empirico, ma formi oggetto di una convergenza reale tra distinte norme incriminatrici, tale da generare una pluralità di illeciti penali.
Al contempo tuttavia, i Giudici rilevano come il principio del concorso formale, essendo istituto afferente alla materia penale sostanziale, non dovrebbe in linea teorica interferire con il divieto di doppio giudizio, che invece ha natura squisitamente processuale. Quest’ultimo dovrebbe riguardare esclusivamente la formazione di un giudicato sul medesimo fatto, sia che esso costituisca un solo reato, sia che integri plurime fattispecie delittuose realizzate con un’unica azione od omissione.
Tuttavia la Corte si è detta “obbligata a prendere atto che il diritto vivente (..) ha saldato il profilo sostanziale implicato dal concorso formale dei reati con quello processuale recato dal divieto di bis in idem, esonerando il giudice dall’indagare sulla identità empirica del fatto, ai fini dell’applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen.. La garanzia espressa da questa norma, infatti, viene scavalcata per la sola circostanza che il reato già giudicato definitivamente concorre formalmente, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., con il reato per il quale si procede”.
Senza entrare nel merito di questo approccio ermeneutico e senza valutarne la correttezza e la conformità al dettato costituzionale, la Consulta si è limitata a notare che “Per decidere sulla unicità o pluralità dei reati determinati dalla condotta dell’agente ai sensi dell’art. 81 cod. pen., l’interprete, che deve sciogliere il nodo dell’eventuale concorso apparente delle norme incriminatrici, considera gli elementi del fatto materiale giuridicamente rilevanti, si interroga, tra l’altro, sul bene giuridico tutelato dalle convergenti disposizioni penali e può assumere l’evento in un’accezione che cessa di essere empirica. Questa operazione, connaturata in modo del tutto legittimo al giudizio penalistico sul concorso formale di reati, e dalla quale dipende la celebrazione di un eventuale simultaneus processus, deve reputarsi sbarrata dall’art. 4 del Protocollo n. 7, perché segna l’abbandono dell’idem factum, quale unico fattore per stabilire se sia applicabile o no il divieto di bis in idem”.
In breve, non esiste analisi sul concorso formale di reati che prescinda dall’idem legale, il quale – si è detto – è principio contrario alla Costituzione. Di qui dunque la conclusione che “sussiste il contrasto denunciato dal rimettente tra l’art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude la medesimezza del fatto per la sola circostanza che ricorre un concorso formale di reati tra res iudicata e res iudicanda, e l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, che vieta invece di procedere nuovamente quando il fatto storico è il medesimo”.
Individuato tale contrasto, la Corte si è poi premurata di precisare subito che l’esistenza o meno di un concorso formale di reati è del tutto ininfluente nella determinazione di eventuale bis in idem, una volta che l’art. 649 c.p.p. sia stato ricondotto a conformità costituzionale (sia stato cioè valutato solo l’idem factum), posto – come detto – che l’individuazione del concorso formale di reati è operazione che appartiene all’alveo dell’idem legale.
Nel riconoscere o meno un’ipotesi di doppio giudizio così come vietato dall’art. 649 c.p.p., “l’autorità giudiziaria (e quindi lo stesso giudice a quo) sarà tenuta a porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all’esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione. A tale scopo è escluso che eserciti un condizionamento l’esistenza di un concorso formale“.
Il concorso formale di reati, dunque, è materia che deve (e può) rimanere estranea all’operazione di ricognizione delle ipotesi di bis in idem.
3. Conclusioni
A conclusione delle ragioni poc’anzi riportate, la Consulta ha chiarito che “sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un’unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell’integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico”.
La declaratoria, pertanto, con ogni probabilità non influirà in modo drastico sulla prosecuzione del processo Eternit-bis, poiché il Giudice di merito dovrà limitarsi a valutare se i fatti storici (intesi come condotta, evento e nesso causale) del primo processo e del secondo sono i medesimi oppure no. Nel primo caso dovrà dichiarare bis in idem e pronunciare non luogo a procedere, nel secondo il processo potrà invece proseguire.
Nel compiere siffatta valutazione, il Giudice dovrà considerare due elementi del tutto imprescindibili. D’un canto – come ampiamente descritto nell’articolo prodromico al presente – gli eventi dei reati contestati nei due procedimenti sono (almeno formalmente) diversi: a fronte di una res iudicata consistente nell’evento del disastro (la dispersione delle fibre di amianto), si pone una res iudicanda che considera l’evento di omicidio (la morte delle persone). Su questo punto il Giudice dovrà verificare se questi due eventi siano rimasti processualmente separati, senza che nel primo giudizio gli eventi morte abbiano trovato piena cognizione. Il positivo riscontro di tale verifica condurrebbe alla disposizione del giudizio per tutte le ipotesi di omicidio contestate.
D’altro canto, quand’anche si ritenesse che nel primo procedimento gli eventi morte abbiano avuto rilevanza, ad una pronuncia secca di non luogo a procedere osterebbe il fatto che alcuni decessi sono avvenuti in epoca successiva al primo giudicato, con la conseguenza che almeno su questi, non potrà ritenersi sussistente l’ipotesi di bis in idem. Risultato in questo caso sarebbe, a ben vedere, la disposizione del giudizio per le sole morti successive e, contestualmente, la pronuncia di non luogo a procedere per le precedenti.
Queste le ragioni che inducono a ritenere che il giudizio a quo (almeno in parte) può proseguire.
Come citare il contributo in una bibliografia:
Redazione (a cura di), Eternit: la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p., ma il giudizio a quo può riprendere, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 7-8