Le Sezioni Unite sull’aumento di pena di cui all’art. 81 c. 4 c.p. nei confronti dei recidivi
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 21 luglio 2016 (ud. 23 giugno 2016), n. 31669
Presidente Canzio, Relatore Ramacci
Depositate il 21 luglio 2016 le motivazioni della sentenza numero 31669 del 2016 delle Sezioni Unite relativa al limite di aumento di pena “non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave” di cui all’art. 81, comma 4 c.p. (Concorso formale. Reato continuato) nei confronti dei recidivi.
Questa, in particolare, la questione di diritto per la quale il ricorso era stato rimesso alle Sezioni Unite: «Se il limite di aumento di pena non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, di cui all’art. 81, quarto comma, cod. pen., nei confronti dei soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma, operi anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti».
Come rilevato nell’ordinanza di rimessione – scrivono i giudici in sentenza – la giurisprudenza di legittimità non è pervenuta ad un’univoca interpretazione della disposizione appena richiamata, rinvenendosi due contrapposti indirizzi:
- il primo, maggioritario, secondo cui la recidiva deve ritenersi applicata anche in caso di ritenuta equivalenza della stessa alle attenuanti, operando, così, il limite minimo per l’aumento indicato dall’art. 81, quarto comma, cod. pen.;
- un secondo, minoritario, che ritiene invece il giudizio di equivalenza produttivo di un sostanziale annullamento dell’efficacia della recidiva, la quale non potrebbe, quindi, ritenersi applicata, con la conseguenza che l’aumento per la continuazione non deve sottostare a detto limite.
Questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite:
«Il limite di aumento di pena non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, di cui all’art. 81, quarto comma, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma, stesso codice, opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti».