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Evasione dai domiciliari e art. 131-bis c.p.: la rivincita del dolo specifico

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 7-8 – ISSN 2499-846X

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Cassazione Penale, Sez. VI, 9 maggio 2016 (ud. 9 marzo 2016), n. 19126
Presidente Paoloni, Relatore Bassi

Si segnala la sentenza n. 19126/2016, con cui la Corte di Cassazione, oltre a confermare gli approdi giurisprudenziali pressoché unanimi sulla nozione di “abitazione” ai fini della configurabilità del delitto di evasione, si pronuncia sulla compatibilità tra il delitto in questione, previsto e punito dall’art. 385 cod. pen., e la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. fondata sulla particolare tenuità del fatto.

Questo, in particolare, il principio di diritto affermato dalla Corte: «E’ applicabile al delitto di evasione, p. e p. ex art. 385 cod. pen., la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, cristallizzata nell’art. 131 bis cod. pen., qualora il soggetto agente, in via del tutto episodica ed occasionale, si sia allontanato dall’abitazione e si sia recato in uno spazio condominiale col precipuo fine, rivelato da inequivoche circostanze fattuali, di far ritorno nei confini assegnati dal provvedimento giurisdizionale, il che risulta evocativo di un dolo di scarsa intensità, rilevante in virtù del combinato disposto degli artt. 131 bis c.p. e 133 co. 1 n. 3 c.p.»

Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Lombardi, Evasione dai domiciliari e art. 131-bis c.p.: la rivincita del dolo specifico , in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 7-8