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Ricorribilità in Cassazione del diniego di sospensione del procedimento con messa alla prova: la sentenza delle Sezioni Unite

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Cassazione Penale, Sezioni Unite, 29 luglio 2016 (ud. 31 marzo 2016), n. 33216
Presidente Canzio, Relatore Fidelbo

Depositate il 29 luglio 2016 le motivazioni della sentenza n. 33216 delle Sezioni Unite in merito alla possibilità, o meno, di ricorrere autonomamente ed immediatamente per Cassazione avverso il diniego di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Come avevamo anticipato, con ordinanza numero 50278 del 2015, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

“se l’ordinanza con cui il giudice del dibattimento rigetta la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato sia autonomamente ricorribile in cassazione ovvero sia impugnabile solo congiuntamente alla sentenza ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen.”.

Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto interpretativo insorto sul punto, hanno affermato il seguente principio di diritto:

“L’ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., in quanto l’art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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