DIRITTO PROCESSUALE PENALEIN PRIMO PIANOMisure cautelari

Reato di associazione mafiosa: per stabilire la misura custodiale, anche in un momento successivo alla pronuncia di merito, va tenuta in particolare considerazione la regola del “tempo trascorso”

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 7-8 – ISSN 2499-846X

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Cassazione Penale, Sez. VI, 6 aprile 2016 (ud. 18 marzo 2016), n.13750.
Presidente Paoloni, Relatore Scalia.

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che l’art. 275, c.1 bis c.p.p. consente al giudice che ha emesso la sentenza di condanna di adottare una misura custodiale a carico dell’imputato anche a distanza di mesi dalla pronuncia di merito purché la motivazione dia conto dell’esistenza delle esigenze di cautela malgrado il tempo trascorso dalla commissione del fatto e a condizione che non affermi apoditticamente l’esistenza del pericolo di fuga in ragione della sola entità della pena inflitta.

Questa sentenza ha segnato un punto di novità nell’assetto cautelare di particolare rigore che il codice di rito assegna all’art. 416 bis c.p.

Nel caso di specie, il GUP, dopo aver emesso sentenza di condanna nel giudizio abbreviato, aveva emesso a carico dell’imputato un’ordinanza di custodia cautelare. La misura era stata adottata a distanza di circa dieci mesi dalla pronuncia della sentenza, e qualche mese dopo il deposito delle motivazioni, sul presupposto dell’intervenuta condanna e della ricorrenza delle esigenze cautelari di cui alle lettere b) e c) dell’art. 274, c.1 c.p.p..

Il ricorrente era stato attinto dalla misura custodiale in quanto imputato, in posizione subordinata rispetto ai capi del sodalizio, di partecipazione all’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta.

Il ricorrente ha premesso come l’adozione di misura cautelare contestualmente a sentenza di condanna per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. non comporti alcun automatismo presuntivo delle esigenze cautelari di sensi dell’art. 275, c.3 c.p.p.

L’art. 275 c.1 bis stabilendo che “contestualmente a una sentenza di condanna, l’esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell’art. 274, c.1, lett. b) e c)”, detta le regole destinate a guidare il giudizio sui pericula libertatis allorché il giudice risulti investito della cognizione degli stessi dopo che sia intervenuta una sentenza di condanna.

Per quanto riguarda l’avverbio “contestualmente”, nella sentenza viene precisato che la giurisprudenza di legittimità aveva già precisato che alla contestualità della misura afflittiva rispetto alla sentenza di condanna, non va data una lettura nel senso che le misure debbano essere adottate al momento della pronuncia della sentenza di condanna. Secondo la regola generale, infatti, le misure cautelari possono intervenire in ogni stato del procedimento, e la ratio del comma 1-bis è quella di ampliare, nell’arricchimento che agli stessi viene dall’accertamento contenuto nella sentenza di condanna, i margini di applicabilità delle misure cautelari quanto all’apprezzamento delle esigenze cautelari e dei criteri di scelta (Cass. Pen., Sez. VI, 19.1.05, n.14223; Cass. Pen., Sez. VI., 15.3.12, n.18074).

La Corte di Cassazione, ritenendo il ricorso fondato, ha affermato che anche ove, come nel caso di specie, risulti emessa sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. e trovi quindi operatività la presunzione relativa di adeguatezza esclusiva della carcerazione posta all’art. 275, c.3 c.p.p., l’indagine da condursi dal giudice della cognizione, che sia stato investito della cautela, secondo la regola di giudizio fissata dall’art. 275, c.1 bis c.p.p., vuole che egli tenga conto, in uno alla condanna e alle modalità del fatto accertato, degli elementi sopravvenuti da cui possa emergere l’esigenza cautelare da pericolo di recidivanza o di fuga (art. 274, c.1, lett. b) e c) c.p.p..

Nel procedere ad una siffatta ricognizione, il giudice della cautela deve tenere in specifico conto l’elemento del tempo trascorso dalla commissione del reato (art. 292, c.2, lett. c) c.p.p.) destinato a valere quale che sia la specie del reato in considerazione ove al trascorrere del tempo non si accompagnino elementi successivi alla formulazione dell’ipotesi di accusa (Cass. Pen., Sez. VI, 20.2.14, n.23362).

In tema di misure cautelari, il riferimento in ordine al “tempo trascorso dalla commissione del reato” di cui all’art. 292, c.2, lett. c) c.p.p., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (Cass. Pen., Sez. Unite, 24.9.09, n.40538).

Di tale canone, secondo la Corte di Cassazione, doveva farsi applicazione nel caso di specie in cui, invece, il Tribunale del Riesame si era limitato a formulare un giudizio “disancorato da ogni elemento di attualità e concretezza” con cui si sosteneva “la riproponibilità di condotte osservate dal condannato per il passato”.

Il sinergico operare della regola del tempo trascorso e dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze ex art. 274 c.p.p. circoscrive anche il potere coercitivo del giudice della condanna e gli impone una rigorosa e puntuale motivazione sul pericolo di recidiva anche in presenza di un’associazione mafiosa.

In ordine all’esigenza cautelare di cui all’art. 274, c.1 lett. b) c.p.p., la Corte di Cassazione ha affermato che, il pericolo di fuga deve essere non più solo concreto, dovendosi comunque trattare di un reale ed effettivo pericolo, difficilmente eliminabile con tardivi interventi, ma anche attuale, ritenendo che l’onere di motivazione non può in alcun modo dirsi soddisfatto con il generico richiamo ai periodi di latitanza goduti da altri affiliati o ancora alla misura di una pena in motivazione richiamata in termini meramente ipotetici nella sua capacità di rappresentare premessa di ogni spinta alla sua sottrazione.

Non è sufficiente, pertanto, l’entità della pena comminata a giustificare, da sola, un pericolo di fuga che deve avere, anche dopo la condanna, i requisiti di concretezza ed attualità enunciati dalla norma a seguito della modifica portata dalla L. 47/2015.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata e rinviato per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria, il quale dovrà integrare le lacune e carenze della motivazione provvedendo ad una verifica di resistenza della presunzione di pericolosità sociale.

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Bordanzi, Reato di associazione mafiosa: per stabilire la misura custodiale, anche in un momento successivo alla pronuncia di merito, va tenuta in particolare considerazione la regola del “tempo trascorso”, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 7-8

Gloria Bordanzi

Avvocato presso il Foro di Milano. Nata nel 1986 in provincia di Brescia. Dopo il diploma di maturità scientifica, nel marzo 2011 ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, discutendo una tesi in diritto processuale penale progredito dal titolo “Modelli organizzativi e riflessi processuali penali”, relatore Prof. Piermaria Corso. Collabora stabilmente con lo Studio Legale dell’Avv. Maria Teresa Zampogna di Milano dal maggio 2011. Nel 2014 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Milano. Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano con anzianità dal 15.1.2015. Nel 2014 ha partecipato al “Corso di tecnica e deontologia dell’avvocato penalista per l’abilitazione alla difesa d’ufficio avanti la giurisdizione ordinaria e nell’ambito del centro di identificazione ed espulsione”, organizzato dalla Camera Penale di Milano ed ha conseguito l’attestato di idoneità avendo superato il colloquio finale. Dal 2015 è iscritta alle liste dei Difensori d’Ufficio di Milano. Dal 2014 è iscritta alla Camera Penale di Milano “Gian Domenico Pisapia”, aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane. Pubblicazione: Settembre 2015 “La sentenza redatta con il sistema del c.d. “copia ed incolla” informatico degli atti d’indagine del PM”, pag. 72 e ss., in Fatti-Opinioni-Commenti Quaderno 2015, Unione Camere Penali Italiane, Osservatorio sui Processi del Doppio Binario e l’art. 111 Cost., Congresso Nazionale UCPI, Cagliari, Laruffa ed.