ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIN PRIMO PIANOIndagini e processo

Citazione diretta a giudizio e mancata previsione di un termine prestabilito entro cui il pubblico ministero deve curare la notificazione del decreto di citazione a giudizio

????????????????????????????????????

Tribunale di Tivoli, Ordinanza, 12 aprile 2016
Giudice Cisterna

Segnaliamo l’ordinanza con cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 553 e 554 c.p.p. (che rispettivamente disciplinano la “trasmissione degli atti al giudice dell’udienza di comparizione in dibattimento” e gli “atti urgenti” nel procedimento mediante citazione diretta a giudizio) per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.

Oggetto di attenzione da parte del giudice a quo era la questione relativa alla competenza a decidere sulle misure cautelari (in atto o da adottare) nello spazio temporale che intercorre tra l’emissione del decreto di citazione diretta giudizio e la data fissata per il dibattimento: se da un lato l’art. 554 c.p.p. dispone che «il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell’art. 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell’art. 553, comma 1», dall’altro l’art. 553, comma 1 c.p.p., “del tutto irragionevolmentenon impone al Pubblico ministero un termine perentorio entro cui curare l’adempimento della trasmissione del fascicolo al giudice della cognizione di merito, statuendo che «il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione».

In questo modo – si legge nell’ordinanza – «il Pubblico ministero perimetra e ritaglia uno spazio di giurisdizione «intermedio» che, lungi dal rispondere alla logica eccezionale ed emergenziale cui e’ chiaramente ispirato l’art. 554 c.p.p., conferisce al giudice per le indagini preliminari la competenza cautelare di eccezionale durata e, soprattutto, rilevanza visto che prende in considerazione la delicata materia della cautela».

Mentre nei procedimenti per i quali è prevista la celebrazione dell’udienza preliminare o per i quali è consentita l’emissione del decreto di giudizio immediato – sino al trasferimento del fascicolo dal giudice per l’udienza preliminare (nel primo caso) o dal giudice per le indagini preliminari (nel secondo caso) al giudice del dibattimento – la competenza funzionale resta assegnata all’ufficio del giudice che procede, «nei casi di procedimenti a citazione diretta, l’art. 554 c.p.p. assegna ex abrupto al giudice per le indagini preliminari il controllo cautelare e per un perimetro temporale sottratto a qualsivoglia sindacato».

La trasmissione immediata, infatti, «soggiace ad un adempimento (la notificazione) che la norma consente sia dilatata praticamente sino a ridosso della data di celebrazione del dibattimento (art. 552, comma 3, c.p.p.) determinando così l’insorgere di una competenza cautelare che il rito processuale esclude e che la norma vorrebbe relegata a presupposti assolutamente eccezionali («atti urgenti»)».

Per effetto delle disposizioni in parola – conclude il giudice – si configura una evidente lesione del principio di eguaglianza per la mancanza di una disposizione che individui un termine per la notifica del decreto di citazione di cui all’art. 553 c.p.p., «atteso che l’individuazione del cd. giudice della domanda cautelare non soggiace ad alcun criterio obiettivo e verificabile, ma è rimessa all’iniziativa del solo Pubblico ministero il quale – in ragione del momento in cui dispone si operi la notifica o quando essa viene adempiuta dalla segreteria – determina o meno l’eccezionale competenza del giudice per le indagini preliminari a decidere sulla coercizione personale o reale».

In conclusione, è stata dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 553 c.p.p. nella parte in cui non impone al Pubblico ministero la notificazione del decreto di citazione a giudizio entro un termine prestabilito ovvero nella parte in cui non impone, allo stesso Pubblico ministero, di provvedere all’immediata trasmissione degli atti al Giudice per il dibattimento prima che venga curata la notificazione del decreto, incombente che non ha una ragionevole rilevanza in questa sequela visto che una copia degli atti resta comunque a disposizione dell’Accusa anche dopo la trasmissione del fascicolo al Giudice del merito.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com