Sospensione del procedimento con messa alla prova: nella determinazione del limite edittale non rilevano le aggravanti
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 1 settembre 2016 (ud. 31 marzo 2016), n. 32672
Presidente Canzio, Relatore Fidelbo
Segnaliamo il deposito delle motivazioni della sentenza numero 36272 delle Sezioni Unite relativa ai limiti di operatività dell’istituto di cui all’art. 168-bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato) con specifico riferimento al rilievo da riconoscere alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale nella determinazione del limite edittale di cui all’art. 168-bis comma 1.
Come avevamo anticipato, con l’ordinanza n. 8014/2016, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: «se, nella determinazione del limite edittale fissato dall’art. 168-bis c.1 c.p., ai fini della applicabilità della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova, debba tenersi conto delle circostanze aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale».
La Sezioni Unite, risolvendo il contrasto interpretativo insorto sul punto, hanno affermato il seguente principio di diritto:
«Ai fini dell’individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell’istituto della sospensione con messa alla prova, il richiamo contenuto all’art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato».