ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIndagini e processo

Ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto senza l’osservanza della procedura di cui all’art. 411 c.1 bis c.p.p

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Cassazione Penale, Sez. V, 5 settembre 2016 (ud. 7 luglio 2016), n. 36857
Presidente Fumo, Relatore Scarlini

Si segnala la pronuncia con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla sanzione processuale da applicare nel caso di mancato rispetto delle norme in tema di archiviazione per particolare tenuità del fatto.

Tale ipotesi è disciplinata dall’art. 411 c.p.p. (Altri casi di archiviazione) – così come modificato dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 – Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto) – il quale recita:

  • Art. 411 c.1 c.p.p.: Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità, che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto, che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato
  • Art. 411 c.1-bis c.p.p.: Se l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l’opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell’articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell’articolo 409, commi 4 e 5.

La Corte, in particolare, ha affermato che è nulla l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto pronunciata ai sensi dell’art. 411 comma 1 c.p.p. senza l’osservanza della speciale procedura prevista al comma 1 bis, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. c.p.p. idonee a garantire il necessario contraddittorio sul punto.

Redazione Giurisprudenza Penale

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