Estradizione e garanzie da riconoscere ai cittadini dell’Unione da parte di un altro Stato membro (CGUE, Petruhhin, C-182/15)
in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 9 – ISSN 2499-846X
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 6 settembre 2016
Causa C‑182/15, Aleksei Petruhhin
1. Si segnala la sentenza della Grande Sezione della CGUE resa nella causa C‑182/15 in materia di estradizione e mandato di arresto europeo.
Questi, in breve, i fatti. Il Sig. Aleksei Petruhhin, cittadino estone, veniva arrestato nella città di Bauska (in Lettonia), ove veniva posto in stato di custodia cautelare. Veniva presentata nei suoi confronti domanda estradizionale da parte della Russia e il procuratore generale lettone autorizzava l’estradizione. Ricorreva contro la decisione il Sig. Petruhhin sostenendo che, in forza dell’articolo 1 del Trattato sull’assistenza giudiziaria e sui rapporti giudiziari concluso tra Estonia, Lettonia e Lituania, egli avrebbe goduto, in Lettonia, degli stessi diritti di un cittadino lettone e che, pertanto, lo Stato lettone era tenuto a tutelarlo contro un’estradizione infondata.
In altri termini, tenuto conto del fatto che il diritto lettone proibisce in linea di principio l’estradizione dei cittadini nazionali, il Sig. Petruhhin avrebbe dovuto godere delle stesse garanzie.
La Corte Suprema Lettone, dopo aver riconosciuto come la protezione contro una siffatta estradizione sia prevista soltanto per i cittadini lettoni, riteneva comunque che l’assenza di protezione dei cittadini dell’Unione contro l’estradizione, nel caso in cui essi si siano recati in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, fosse contraria all’essenza stessa della cittadinanza europea, ossia il diritto dei cittadini dell’Unione europea a una protezione equivalente a quella dei cittadini nazionali.
Per tali motivi, sospendeva il giudizio nei confronti del Sig. Aleksei Petruhhin e sottoponeva alla Corte tre questioni pregiudiziali:
1) Se gli articoli 18, primo comma, e 21, paragrafo 1, TFUE debbano essere interpretati nel senso che, ai fini dell’applicazione di un accordo di estradizione concluso tra uno Stato membro e uno Stato terzo, il cittadino di un qualunque Stato membro dell’Unione debba beneficiare dello stesso livello di tutela conferito ai propri cittadini dallo Stato membro cui è diretta la domanda di estradizione verso uno Stato non appartenente all’Unione.
2) Se, in tali circostanze, il giudice dello Stato membro al quale è pervenuta la richiesta di estradizione debba applicare le condizioni per l’estradizione fissate dallo Stato membro di cui [l’estradando] è cittadino o in cui risiede abitualmente.
3) Qualora l’estradizione debba aver luogo senza tener conto del livello particolare di tutela garantito ai cittadini dello Stato membro cui è pervenuta la richiesta di estradizione, se quest’ultimo Stato sia tenuto a verificare il rispetto delle garanzie di cui all’articolo 19 della Carta, ai sensi del quale nessuno può essere estradato verso uno Stato in cui rischi seriamente di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, e se, a tal fine, sia sufficiente accertare che lo Stato richiedente l’estradizione sia parte contraente della Convenzione contro la tortura o se, invece, debba verificarsi la situazione di fatto, tenendo conto della valutazione di tale Stato realizzata dagli organi del Consiglio d’Europa.
2. Dunque, in forza di un rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE sollevato dalla Corte Suprema Lettone, la CGUE era chiamata a giudicare se, ai fini dell’applicazione di un accordo di estradizione concluso tra uno Stato membro e uno Stato terzo, i cittadini di un altro Stato membro debbano beneficiare, alla luce del principio di non discriminazione in base alla cittadinanza e della libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione, della regola che vieta l’estradizione dei cittadini nazionali.
Con l’allegata sentenza, la Corte ha stabilito che uno Stato membro non è tenuto in linea di principio a concedere ad ogni cittadino dell’Unione che abbia circolato nel suo territorio la stessa protezione contro l’estradizione concessa ai propri cittadini. Tuttavia, prima di estradarlo, lo Stato membro interessato deve privilegiare lo scambio d’informazioni con lo Stato membro di origine e consentirgli di chiedere la consegna del cittadino ai fini dell’esercizio dell’azione penale.
Le norme nazionali sull’estradizione – ha affermato la Corte – «introducono una differenza di trattamento a seconda che l’interessato sia un cittadino nazionale o un cittadino di un altro Stato membro, in quanto la loro applicazione comporta che ai cittadini di altri Stati membri, come il sig. Petruhhin, non sia concessa la protezione contro l’estradizione di cui godono i cittadini nazionali».
Così facendo – continuano i giudici – «tali norme possono pregiudicare la libertà dei primi di circolare nell’Unione» dal momento che «permettere l’estradizione di un cittadino dell’Unione, cittadino di un altro Stato membro, come il sig. Petruhhin, si traduce in una restrizione alla libertà di circolazione, ai sensi dell’articolo 21 TFUE», anche in considerazione del fatto che «in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, TUE, l’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, nonché la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima».
Ne deriva che, al fine di non ledere i diritti conferiti dall’articolo 21 TFUE e, al tempo stesso, evitare il rischio di impunità di una persona che è accusata di aver commesso un reato, «occorre privilegiare lo scambio di informazioni con lo Stato membro di cui l’interessato ha la cittadinanza al fine di fornire alle autorità di tale Stato membro, purché siano competenti in base al loro diritto nazionale a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal territorio nazionale, l’opportunità di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio dell’azione penale».
Solo cooperando con lo Stato membro di cui l’interessato ha la cittadinanza e dando priorità ad un mandato d’arresto rispetto alla domanda di estradizione – conclude la sentenza – «lo Stato membro ospitante agisce in maniera meno lesiva dell’esercizio del diritto di libera circolazione, evitando al tempo stesso, per quanto possibile, il rischio che il reato perseguito rimanga impunito».
3. Questi, in conclusione, i principi affermati dalla Corte:
– Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di un altro Stato membro viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo con il quale il primo Stato membro ha concluso un accordo di estradizione, esso è tenuto a informare lo Stato membro del quale il predetto cittadino ha la cittadinanza e, se del caso, su domanda di quest’ultimo Stato membro, a consegnargli tale cittadino, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584, purché detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.
– Nell’ipotesi in cui a uno Stato membro venga presentata una domanda di uno Stato terzo diretta a ottenere l’estradizione di un cittadino di un altro Stato membro, il primo Stato membro deve verificare che l’estradizione non recherà pregiudizio ai diritti di cui all’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Stampanoni Bassi, Estradizione e garanzie da riconoscere ai cittadini dell’Unione da parte di un altro Stato membro, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 9