DIRITTO PENALENOVITA' LEGISLATIVEParte speciale

Cyberbullismo e bullismo, proposta di legge approvata alla Camera

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 9 – ISSN 2499-846X

camera

Si segnala ai lettori come in data 20 settembre 2016 la Camera dei Deputati ha approvato – apportando emendamenti – la proposta di legge già sottoposta al Senato e volta alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Il testo, così come modificato dalla Camera, torna ora a Palazzo Madama per una nuova approvazione.

Il provvedimento introduce nel nostro ordinamento una serie di misure di carattere educativo e formativo, finalizzate in particolare a favorire una maggior consapevolezza tra i giovani del disvalore di comportamenti persecutori che, generando spesso isolamento ed emarginazione, possono portare a conseguenze anche molto gravi su vittime in situazione di particolare fragilità. Rispetto al testo originario, che apportava misure volte unicamente alla tutela del cyberbullismo e che introduceva strumenti a disposizione unicamente dei minori degli anni 14, gli emendamenti della Camera hanno esteso le maglie di azione di tali tutele.

La proposta di legge, in prima battuta, ai commi 2 e 3 dell’art.1, fornisce le prime definizioni normative di bullismo e bullismo informatico, o cyberbullismo.

  • “con il termine «bullismo» si intendono l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l’orientamento sessuale, l’opinione politica, l’aspetto fisico o le condizioni personali e sociali della vittima”;
  • “con il termine «cyberbullismo» si intende qualunque comportamento o atto, anche non reiterato, rientrante fra quelli indicati al comma 2 e perpetrato attraverso l’utilizzo della rete telefonica, della rete internet, della messaggistica istantanea, di social network o altre piattaforme telematiche. Per cyberbullismo si intendono, inoltre, la realizzazione, la pubblicazione e la diffusione on line attraverso la rete internet, chat-room, blog o forum, di immagini, registrazioni audio o video o altri contenuti multimediali, effettuate allo scopo di offendere l’onore, il decoro e la reputazione di una o più vittime, nonché il furto di identità e la sostituzione di persona operati mediante mezzi informatici e la rete telematica al fine di acquisire e manipolare dati personali, ovvero di pubblicare informazioni lesive dell’onore, del decoro e della reputazione della vittima”.

Viene, inoltre, concessa la facoltà al soggetto che abbia subìto un atto di cyberbullismo (nella versione emendata, non solo l’infraquattordicenne, ma addirittura anche il maggiore di età), personalmente o per mezzo di un genitore o di un esercente la responsabilità del minore, di formulare un’istanza volta all’oscuramento, alla rimozione e al blocco dei contenuti che lo riguardano, da inoltrarsi direttamente al gestore del sito web, del social media (Facebook, Instagram, Ask…), del servizio di messaggistica istantanea (Whatsapp, Skype, iMessage, Snapchat Telegram…) o di qualsiasi rete di comunicazione elettronica – che dovranno dotarsi di specifiche procedure per la gestione di tali istanze.

L’istanza potrà essere inoltrata anche al Garante della Privacy, il quale verificherà l’intervento del gestore e potrà adottare i rimedi di oscuramento, rimozione e blocco ai quali non si sia provveduto entro 24 ore dall’istanza (art.2).

All’art.6 della proposta di legge, per i fatti di bullismo e cyberbullismo che non integrano ipotesi di reati procedibili d’ufficio, prima della proposizione di denuncia-querela, è estesa la procedura di ammonimento già prevista per l’ipotesi di atti persecutori (c.d. stalking).

Viene, poi, introdotta una specifica aggravante al reato di cui all’art.612bis c.p. nel caso in cui il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici o utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria all’altrui persona e l’invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia (pena della reclusione da uno a sei anni).

Infine, è disposta la confisca obbligatoria per gli strumenti informatici o telematici che risultano essere stati utilizzati per tali fattispecie di stalking telematico.

Come citare il contributo in una bibliografia:
L. N. Meazza, Cyberbullismo e bullismo, proposta di legge approvata alla Camera, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 9