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Scontri No Expo e reato di devastazione e saccheggio: la sentenza del GUP di Milano

facciata

Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari, 12 settembre 2016 (ud. 14 giugno 2016)
Giudice Dott.ssa Roberta Nunnari

Mettiamo a disposizione dei lettori le motivazioni della sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Milano nel processo, celebrato con rito abbreviato, relativo agli scontri avvenuti il primo maggio 2015 in occasione della manifestazione “No expo” organizzata in concomitanza dell’inaugurazione dell’esposizione internazionale.

In punto di diritto, il Giudice si è soffermato sulla configurabilità del reato di cui all’art. 419 c.p. (Devastazione e saccheggio), in base al quale “chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni”.

Dopo una ricostruzione del bene giuridico tutelato dalla norma (da individuarsi nell’ordine pubblico «inteso come forma di civile convivenza o “pace pubblica”, corrispondente alla percezione di tranquillità e sicurezza da parte dei cittadini nell’assetto quotidiano dell’esistenza»), il Giudice milanese ha osservato come tale disposizione, nata in un contesto pre-costituzionale, «debba trovare il suo adeguamento e attualizzazione proprio alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, in cui l’ordinamento è concepito in funzione della tutela dei diritti riconosciuti agli uomini e ai cittadini, consentendo agli stessi di svolgere la propria personalità non solo come singolo ma anche come parte integrante di formazioni sociali a ciò finalizzate».

Perché si possa realizzare l’evento descritto dalla norma – ha affermato il giudice – «il pregiudizio al patrimonio deve essere di portata vasta e interessare tendenzialmente un complesso di cose mobili o immobili: sebbene il reato sia un delitto di pericolo, infatti, tale pericolo deve essere concreto e deve avere la ricaduta di produrre un timore per la collettività nel suo complesso; timore che può essere percepito solo in presenza di una diffusività e ampiezza dei fenomeni su cui si radica la costruzione della fattispecie».

Ne deriva che «solo un’interpretazione severa della norma, orientata a sussumere in essa vicende fattuali di sicuro allarme sociale, consente di confermare il collocarsi della norma nel solco dei principi costituzionali di proporzionalità della pena».

Con specifico riferimento al contributo causale al reato di devastazione e saccheggio – che può essere sia morale sia materiale – il Giudice si è uniformato all’interpretazione giurisprudenziale secondo cui «tale contributo sul piano materiale non può avere esclusivo riguardo al comportamento di coloro che partecipino direttamente e personalmente all’intera attività distruttiva».

Ne deriva che «la mera partecipazione al corteo e la prosecuzione di tale partecipazione anche dopo il verificarsi di eventi riconducibili al reato di cui all’art. 419 c.p. non assume di per sé valenza illecita» dovendosi accertarsi altresì «la componente soggettiva, data dalla rappresentazione e volizione del fatto di devastazione e dalla consapevolezza dell’inserimento del proprio agire in un agire concorsuale».

Redazione Giurisprudenza Penale

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