Sezioni Unite: la circostanza aggravante dell’aver agito con crudeltà non è incompatibile con il dolo d’impeto
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 29 settembre 2016 (ud. 23 giugno 2016), n. 40516
Presidente Canzio, Relatore Blaiotta
Segnaliamo il deposito delle motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite sul rapporto tra la circostanza aggravante della crudeltà («l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone» di cui all’art. 61 c.1 n. 4 c.p.) e l’elemento psicologico del dolo d’impeto.
Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 18955 del 2016, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se, avuto riguardo agli elementi costitutivi della aggravante della crudeltà, la modulazione dell’elemento psicologico del delitto, nella forma del dolo di impeto, abbia influenza sulla configurabilità della circostanza in questione».
Con la sentenza che si segnala sono stati affermati i seguenti principi di diritto:
– «il dolo d’impeto, designando un dato meramente cronologico, non è incompatibile la circostanza aggravante della crudeltà di cui all’art. 61 c.1 n. 4 c.p.».
– «la circostanza aggravante dell’avere agito con crudeltà, di cui all’art. 61 c.1 n. 4 c.p., è di natura soggettiva ed è caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole, che deve essere oggetto di accertamento alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanza del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo».