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Conflitto e violenza sessuale. Un parziale commento al pre-trial brief dell’Ufficio del Procuratore della CPI nel caso The Prosecutor v. Dominic Ongwen

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 10 – ISSN 2499-846X

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International Criminal Court, Trial Chamber IX.
Situation in Uganda, in the case of The Prosecutor v. Dominic Ongwen,
Prosecutor’s Pre-Trial Brief, 6 september 2016

Disclaimer: le opinioni qui espresse non riflettono la posizione ufficiale della Corte Penale Internazionale.

 

Premessa

Come già ricordato in un precedente articolo apparso su questa Rivista, il 2016 verrà di certo ricordato come un anno cruciale per la persecuzione dei c.d. sexual and gender based crimes (SGBC) nei conflitti armati. Dopo le tre importanti sentenze di condanna contro attori diretti (casi “Sepur Zarco” e Hissen Habré) e indiretti (caso Jean Pierre Bemba Gombo) di SGBC nella prima metà di quest’anno, il 6 settembre 2016 l’Ufficio del Procuratore della Corte Penale Internazionale (CPI) ha dato ulteriore materiale di riflessione sull’argomento grazie alla diffusione del pre-trial brief per il caso The Prosecutor v. Dominic Ongwen.

La situazione Uganda ed il caso Dominic Ongwen

Il 6 dicembre 2016 la CPI aprirà il processo contro Dominic Ongwen, in qualità di ex comandante della brigata “Sinia” nella milizia irregolare ugandese nota come Lord’s Resistance Army (LRA). Il gruppo armato LRA, agli ordini di Joseph Kony, è noto per aver ingaggiato una ribellione contro il governo e l’esercito ugandesi, nonché contro milizie di autodifesa locali, fra il 2002 ed il 2004,  spesso colpendo la popolazione civile con una serie di attacchi volti al perseguimento degli obiettivi politici del gruppo armato.

Dominic Ongwen, lui stesso a suo tempo un bambino soldato, è accusato dei crimini commessi dalla brigata “Sinia” del LRA come suo presunto comandante, in particolare degli attacchi contro quattro diversi campi di sfollati all’interno dell’Uganda e conseguenti uccisioni, stupri, schiavitù sessuali, torture, distruzioni di proprietà, saccheggi e reclutamenti di bambini soldato.

Dopo anni di quiescenza, la macchina processuale ha ripreso il suo corso il 16 gennaio 2015, quando Ongwen è stato consegnato in custodia alla CPI e trasferito presso il centro di detenzione della Corte a L’Aia.

Commento parziale al Pre-Trial Brief dell’Ufficio del Procuratore

Il documento depositato il 6 settembre contiene una dettagliata esposizione in fatto ed in diritto dei crimini che l’Ufficio del Procuratore intende provare e delle prove a carico di Dominic Ongwen.

Il quadro fornito dal Procuratore indica che, in tema di SGBC, il LRA applicava una dettagliata policy fatta di obblighi e divieti la cui espletazione veniva garantita da un severo apparato disciplinare. I soldati di grado più elevato – come Ongwen – esercitavano un potere assoluto sulle donne rapite, assegnandole come “mogli” ai sottoposti secondo regole prestabilite. Nè le “mogli” né i sottoposti avevano alcuna voce in capitolo al momento dell’assegnazione. Ogni tentativo di sottrarsi alla decisione o di fuggire era immediatamente punito con percosse, fustigazioni o, in alcuni casi, la morte. A ciascun soldato poteva essere assegnata più di una moglie ma vigeva il divieto tassativo di ogni relazione al di fuori di questi “matrimoni”. In caso di “infedeltà” – raccontano i testimoni – i miliziani erano puniti con la morte, spesso per mano del loro diretto comandante.

Il brief descrive nel dettaglio il trattamento delle vittime dopo la loro cattura specificando che esse “were treated as spoils of war, awarded as prizes without any more say in the matter than if they had been animals or inanimated objects” (par. 500). Dal momento del loro sequestro, le donne e le spose-bambine dei combattenti del LRA diventavano vittime di numerosi e ripetuti crimini, fra cui matrimonio forzato, stupro, schiavitù sessuale, riduzione in schiavitù, tortura, oltraggi alla dignità umana e gravidanza forzata.

     a. Matrimonio forzato
Richiamando la giurisprudenza del Tribunale Speciale per il Sierra Leone in materia, il Procuratore fa propria la teoria secondo cui colui che forza una o più persone in una relazione matrimoniale tramite violenza, minaccia di violenza, coercizione fisica o traendo vantaggio da circostanze coercitive, è colpevole del crimine di matrimonio forzato come “altro atto inumano” “diretto a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale”, secondo la lettera dell’Articolo 7(1)(a)(k) dello Statuto di Roma. Ovviamente, la natura permanente di tale crimine fa sì che l’elemento coercitivo si possa manifestare a tratti nel corso di una “relazione” di lunga durata.

Il crimine di matrimonio forzato – si legge nella decisione di conferma delle imputazioni del marzo 2016 – differisce dalle restanti imputazioni rivolte all’accusato, in particolare dal crimine di schiavitù sessuale. Afferma la Pre-Trial Chamber II che elementi centrali del matrimonio forzato sono, da un lato, l’imposizione di un “matrimonio” quale insieme di “doveri” generalmente associati al matrimonio, dall’altro, l’acquisizione dello status di “moglie”. Secondo la giurisprudenza dei tribunali ad hoc, la distinzione fra i crimini di matrimonio forzato e schiavitù sessuale è fondata su due elementi. In primo luogo, la sussistenza nel primo crimine di un ampio numero di “doveri”,  ulteriori rispetto all’atto sessuale, come la procreazione, far da mangiare e la pulizia della casa. A questo proposito, il Tribunale Speciale per il Sierra Leone ha stabilito che il crimine di matrimonio forzato è un crimine “non prevalentemente sessuale”. In secondo luogo, la vittima del matrimonio forzato soffre ulteriori conseguenze negative rispetto alla vittima di schiavitù sessuale, poiché vede violati i suoi diritti a conseguire un matrimonio consensuale e alla famiglia. La vittima di matrimonio forzato sconterà gli esiti di questo crimine nel corso di tutta la sua vita, a prescindere dalla vicinanza geografica di colui che lo ha commesso.

     b. Gravidanza forzata
Il bene protetto dal crimine in parola (Articolo 7(1)(a)(g) dello Statuto di Roma) è principalmente l’autonomia riproduttiva. E’ ampiamente riconosciuto in giurisprudenza che con il termine “gravidanza forzata” ci si riferisce sia al concepimento forzato sia alla maternità forzata, mentre l’atto sessuale non deve essere necessariamente avvenuto nel periodo di confinamento della vittima né deve essere stato commesso dallo stesso attore (sebbene nel caso di Ongwen sia questo il caso).

Conclusioni

L’Ufficio del Procuratore ha a disposizione fonti di prova di natura sia umana – numerose sono le testimonianze delle “mogli” di Ongwen come di altri membri della milizia – sia oggettiva, come le intercettazioni delle comunicazioni radio con le quali Kony, Ongwen e gli altri mettevano in atto gli SGBC. Sebbene il pre-trial brief in commento sia un documento di parte e di certo non sufficiente ad azzardare pronostici sull’esito del processo, la dimostrazione dell’esistenza di un “SGBC common plan” del LRA, suddiviso nelle differenti fasi di sequestro, riduzione in schiavitù, matrimonio forzato e schiavitù sessuale, si prospetta come una sfida prosecutoria non da poco.

Riferimenti bibliografici

ICC-02/04-01/15, Situation in Uganda in the case of The Prosecutor v. Dominic Ongwen, “Prosecution’s Pre-Trial Brief”, 6 settembre 2016.

Come citare il contributo in una bibliografia:
V. Rainò, Conflitto e violenza sessuale. Un parziale commento al pre-trial brief dell’Ufficio del Procuratore della CPI nel caso The Prosecutor v. Dominic Ongwen, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 10.