Concorso esterno e associazione per delinquere (art. 416 c.p.): l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite
Cassazione Penale, Sez. I, 5 ottobre 2016 (ud. 13 maggio 2016), n. 42043
Presidente Vecchio, Relatore Bonito
Come avevamo anticipato, all’udienza del 13 maggio 2016, la prima sezione penale della Corte di Cassazione aveva deciso di rimettere alle Sezioni Unite una questione di diritto relativa alla compatibilità tra il concorso esterno e il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
Ieri è stata depositata l’ordinanza con cui è stato rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito: «se sia logicamente compatibile e giuridicamente ammissibile il cd. concorso esterno nel reato di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., considerato che tra il reato di cui all’art. 416-bis c.p., per il quale il concorso eventuale è ormai diritto vivente, e quello di cui all’art. 416 c.p. sussistono sostanziali ed incisive differenze di tipizzazione giuridica».
Considerando la diversa condotta tipizzata, la piena autonomia delle fattispecie (tra le quali sussiste un rapporto di indipendenza e non una relazione di specialità), il diverso dolo ed il diverso rapporto che i due reati hanno con l’istituto del concorso – si legge nell’ordinanza – «appare di non soddisfacente congruità ritenere la ipotizzabilità logica e giuridica di un concorso eventuale nel reato di cui all’art. 416 c.p. al pari di quanto ritenuto in riferimento al reato di cui all’art. 416-bis c.p.».
Peraltro – continua la Corte – «nonostante la giurisprudenza di legittimità insista nell’affermare che il concorso esterno non sia di creazione giurisprudenziale, tale tesi risulta contraddetta dalla Corte EDU la quale, come è noto, con la sentenza Contrada, ha condannato il nostro paese per violazione dell’art. 7 CEDU sostenendo che la figura sia di origine giurisprudenziale».
Tra le pronunce in tema di concorso esterno (in associazione mafiosa) ricordiamo la sentenza del GIP del Tribunale di Catania dello scorso febbraio, la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta con cui è stata dichiarata infondata la richiesta di revisione presentata da Bruno Contrada nonché la recente sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di legalità.