Concorso esterno in associazione mafiosa: la sentenza della Cassazione che ha annullato il non luogo a procedere del GIP di Catania (Ciancio)
Cassazione Penale, Sez. V, 12 ottobre 2016 (ud. 14 settembre 2016), n. 32996
Presidente Lapalorcia, Relatore De Marzo
Segnaliamo ai lettori il deposito delle motivazioni della sentenza con cui la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Catania il 21 dicembre 2015, di cui questa Rivista aveva già dato notizia.
Come avevamo anticipato, con la sentenza annullata il GIP del Tribunale di Catania si era soffermato su due rilevanti pronunce del 2015 in tema di concorso esterno in associazione mafiosa (la pronuncia della Corte Costituzionale numero 48/2015 e la sentenza Contrada della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) giungendo alla conclusione che tale figura di reato «non potrebbe dirsi esistente nell’ordinamento giuridico italiano».
La pronuncia ha fatto discutere sin da subito all’interno dello stesso Tribunale che l’ha pronunciata, al punto che il presidente dell’Ufficio GIP del Tribunale di Catania ne aveva preso pubblicamente le distanze osservando che «la negazione del reato di concorso esterno è una decisione del tutto personale e isolata, poiché tutti gli altri giudici della sezione» lo ritengono «sicuramente ipotizzabile, come più volte stabilito dalla Corte di Cassazione».
A seguito del ricorso presentato dalla Procura, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza contestando, anzitutto, la tesi secondo cui il reato del quale si discute avrebbe origine giurisprudenziale, laddove al contrario – si legge nelle motivazioni – «la punibilità del concorso eventuale di persone nel reato nasce, nel rispetto del principio di legalità, sancito dall’art. 1 cod. pen. e dall’art. 25, comma secondo, Cost., dalla combinazione tra le singole norme penali incriminatrici speciali e l’art. 110 cod. pen. (v., anche, Sez. 2, n. 18132 del 13/04/2016, Trematerra, Rv. 266908, la quale ha, altresì, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 110 e 416-bis cod. pen., sollevata per asserito contrasto con gli artt. 25, comma secondo, e 117 della Costituzione, quest’ultimo in riferimento all’art. 7 della Convenzione EDU, per violazione del principio di legalità; nello stesso senso, v. anche Sez. 2, n. 22447 del 18/05/2016, Spinoccia, non massimata)».
Quanto all’ulteriore questione posta dalla sentenza impugnata – relativa al significato dei principi di certezza del diritto e di ragionevolezza degli esiti dell’attività ermeneutica del giudice – la Corte ha escluso che, nella progressiva evoluzione della giurisprudenza, possa cogliersi una violazione del principio di legalità.
Infine – si osserva – se il giudice avesse ritenuto generico il capo di imputazione non avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., ma invitare il Pubblico Ministero a precisare l’imputazione.
Segnaliamo, inoltre, che attraverso una nota la Procura di Catania ha espresso «vivo compiacimento per la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che, in accoglimento del ricorso proposto da questo Ufficio nell’ambito del procedimento penale nei confronti di Mario Ciancio Sanfilippo, ha riaffermato il principio di diritto per cui il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non è di creazione giurisprudenziale bensì è fattispecie di reato risultante dal combinato disposto degli articoli 110 e 416 bis del codice penale, di cui la giurisprudenza si è limitata a meglio definire l’ambito applicativo così come ha fatto del resto per numerose altre norme penali».