Corte EDU. Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia tributaria: negata la violazione dell’art. 4, Prot. 7 alla Convenzione
a cura di Maria Francesca Cucchiara
CEDU, Grande Camera, 15 novembre 2016
A. e B. contro Norvegia, ricorsi nn. 24130/11 e 29758/11
Segnaliamo, rinviando in seguito a un più approfondito commento, la sentenza A. e B. c. Norvegia della Grande Camera della Corte EDU, pubblicata ieri, 15 novembre 2016.
La decisione, pur non riguardando direttamente l’Italia, risulta di grande interesse in quanto interviene a definire le questioni aperte dalla nota pronuncia Grande Stevens c. Italia in tema di violazione del principio del ne bis in idem (art. 4, Prot. 7 alla CEDU).
Con la sentenza A. e B. c. Norvegia, la Corte EDU esamina infatti l’ipotesi – al centro di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale anche nel nostro ordinamento – in cui il medesimo episodio di evasione fiscale sia oggetto di sanzione amministrativa e, successivamente, sottoposto a processo penale, escludendo in questo caso che l’imposizione di una duplice sanzione (amministrativa e penale) costituisca bis in idem.
La sentenza chiarisce che il principio del ne bis in idem sancito dall’art. 4, Prot. 7 non impedisce, di per sé, agli Stati Contraenti di configurare un “doppio binario sanzionatorio” (amministrativo e penale) con riferimento agli illeciti fiscali: “[…] the object of Article 4 of Protocol No. 7 is to prevent the injustice of a person’s being prosecuted or punished twice for the same criminalised conduct. It does not, however, outlaw legal systems which take an “integrated” approach to the social wrongdoing in question, and in particular an approach involving parallel stages of legal response to the wrongdoing by different authorities and for different purposes“ (par. 123).
Nondimeno, come emerge dal corpo della motivazione, tale “doppio binario sanzionatorio” deve essere valutato alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte (in particolare nei casi R.T. c. Svizzera, Nilsson v. Svezia e Nykänen c. Finlandia), che costituiscono una guida “for situating the fair balance to be struck between duly safeguarding the interests of the individual protected by the ne bis in idem principle, on the one hand, and accommodating the particular interest of the community in being able to take a calibrated regulatory approach in the area concerned, on the other” (par. 124).
In particolare, a giudizio della Corte, al fine di escludere la violazione del ne bis in idem occorre verificare se i due procedimenti – quello amministrativo e quello penale – siano sufficientemente connessi nella sostanza e nel tempo (“sufficiently connected in substance and in time” par. 131). A tal proposito, la pronuncia fornisce un elenco esemplificativo di criteri, tra i quali quello degli scopi in concreto perseguiti dai due procedimenti, della prevedibilità dello sdoppiamento delle procedure, della presenza di meccanismi di coordinamento procedurale e sostanziale tra le autorità intervenienti (par. 132). Quanto a tale ultimo – fondamentale – aspetto, la Corte sottolinea la necessità che, sul piano procedurale, si eviti una duplicazione nella raccolta e nella valutazione delle prove, e che, sul piano sostanziale, la sanzione imposta dal primo giudice sia presa in debita considerazione dal secondo giudice “so as to prevent that the individual concerned is in the end made to bear an excessive burden, this latter risk being least likely to be present where there is in place an offsetting mechanism designed to ensure that the overall amount of any penalties imposed is proportionate” (par. 132).