Assoluzione a seguito di abbreviato non condizionato e obbligo del giudice d’appello di riformare la sentenza procedendo all’assunzione diretta dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni
Cassazione Penale, Sezione II, Ordinanza, 9 novembre 2016 (ud. 28 ottobre 2016), n. 47015
Presidente Prestipino, Relatore Agostinacchio
Segnaliamo l’ordinanza con cui è stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:
«Se, nel caso di impugnazione del pubblico ministero contro una pronuncia di assoluzione emessa nell’ambito di un giudizio abbreviato non condizionato, ove questa sia basata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive dal primo giudice ed il cui valore sia stato posto in discussione dall’organo dell’accusa impugnante, il giudice d’appello debba porre in essere i poteri di integrazione probatoria e procedere all’assunzione diretta dei dichiaranti per ritenere raggiunta la prova della colpevolezza dell’imputato, in riforma della sentenza appellata».