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Eternit Bis: è omicidio colposo plurimo, aggravato dalla colpa cosciente. Il processo si smembra.

Familiari delle vittime durante la prima udienza preliminare del processo Eternit bis presso il Palazzo di Giustizia Bruno Caccia, Torino, 12 Maggio 2015. ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO

Ordinanza GUP Torino (Giudice Bompieri), 29 novembre 2016

Con riserva di commentarne approfonditamente i relativi contenuti ed effetti, segnaliamo sin d’ora ai lettori che, con ordinanza emessa all’esito dell’udienza preliminare del 29 novembre 2016, il GUP presso il Tribunale di Torino, dott.ssa Bompieri, si è conclusivamente espressa in ordine alla prosecuzione del processo Eternit Bis, in cui (quanto meno sino ad oggi) l’imputato, Stephan Schmidheiny, era accusato dell’omicidio volontario di 258 persone.

Due gli aspetti di maggior rilievo su cui il Giudice si è dovuto pronunciare.

Per un verso, la valutazione in ordine alla violazione del principio del ne bis in idem, di cui all’art. 649 c.p.p., così come interpretato all’esito dell’ormai nota sentenza n. 200/2016 della Corte Costituzionale.

Per altro verso, il controllo circa la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato, specie in relazione ai più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di accertamento del dolo, anche (e soprattutto) nella sua forma eventuale.

Con l’ordinanza de qua, il GUP di Torino, ritenuto, sulla scorta di quanto affermato dal Giudice delle Leggi, che non vi sia stata, con l’instaurazione del secondo processo per omicidio volontario, alcuna violazione del divieto di un secondo giudizio, ha disposto doversi riqualificare i fatti oggetto del procedimento ai sensi dell’art. 589, ult. co., c.p. (omicidio colposo) aggravato ex art. 61 n. 3 c.p. (per avere agito nonostante la previsione dell’evento).

In ragione di tale intervenuta derubricazione, il Giudice ha disposto il rinvio a giudizio dell’imputato innanzi al Tribunale di Torino, in composizione monocratica, per il prossimo 14 giugno 2017, in relazione a due soli casi di morte dovuta all’amianto (dichiarando, per contro, l’intervenuta prescrizione di numerose altre ipotesi di omicidio colposo); quanto a tutti gli altri casi, dichiarata la propria incompetenza a favore dei Tribunali di Reggio Emilia, Napoli e Vercelli, il GUP ha ordinato la trasmissione degli atti ai Pubblici Ministeri presso i fori competenti.

Redazione Giurisprudenza Penale

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