Carceri: dallo spazio minimo deve essere detratta la superficie del letto
Cassazione Penale, Sez. I, 13 dicembre 2016 (ud. 9 settembre 2016), n. 52819
Presidente Vecchio, Relatore Magi
Si segnala la sentenza numero 52819 della prima sezione penale della Corte di Cassazione in tema di spazio minimo vitale da garantire agli individui posti in cella collettiva.
Questo il principio di diritto affermato: «per spazio minimo individuabile in cella collettiva va intesa la superficie della camera detentiva fruibile dal singolo detenuto ed idonea al movimento, il che comporta la necessità di detrarre dalla complessiva superficie non solo lo spazio destinato ai servizi igienici e quello occupato dagli arredi fissi, ma anche quello occupato dal letto».
Non v’è dubbio – si legge nella sentenza – che il letto a castello vada considerato un «ingombro» idoneo a restringere per la sua quota di incidenza lo «spazio vitale minimo» all’interno della cella, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, dove si considerava superficie utile quella occupata dal letto per «finalità di riposo o di attività sedentaria».
Nemmeno può essere condivisa – conclude la Corte – la considerazione per cui nel luogo di detenzione viene assicurata una consistente permanenza al di fuori della camera detentiva, trattandosi di argomento che non riguarda l’identificazione dello spazio minimo individuabile, che deve essere computato in ragione della libertà di movimento interna alla cella.