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Mandato d’arresto europeo: la Corte di Giustizia chiarisce le nozioni di autorità giudiziaria e di decisione giudiziaria

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 12 – ISSN 2499-846X

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Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Quarta Sezione,
Cause C-452/16 PPU, C-453/16 PPU, C-477/16 PPU, 10 novembre 2016

Con tre decisioni del novembre scorso, la Corte di Giustizia dell’Unione europea è tornata a interpretare la Decisione Quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo, chiarendo cosa si debba intendere per “autorità giudiziaria” ai fini dell’emissione di un mandato d’arresto.

Sebbene, conformemente al principio di autonomia processuale degli Stati membri, l’articolo 6, paragrafo 1, della Decisione Quadro 2002/584/GAI faccia riferimento al diritto interno al fine di individuare l’autorità giudiziaria emittente, a giudizio della Corte “tale rinvio si limita alla designazione dell’autorità giudiziaria competente a emettere il mandato d’arresto europeo”, non riguardando la definizione della nozione di «autorità giudiziaria» in quanto tale. Il senso e la portata della nozione di autorità giudiziaria non possono infatti essere lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati membri, ma richiedono un’interpretazione autonoma e uniforme (cfr. la sentenza 10 novembre 2016, C-477/16 PPU, Kovalkovas, par. 31-33).

Nell’indicare i criteri che debbono essere presi in considerazione in tal senso, la Corte fa riferimento al principio della separazione dei poteri, che caratterizza necessariamente il funzionamento di uno Stato di diritto e in base al quale il potere giudiziario deve essere distinto dal potere esecutivo (cfr. sentenza Kovalkovas, cit., par. 36).

In particolare, seppure l’espressione “autorità giudiziaria” impiegata dalla Decisione Quadro non si limiti a designare i soli giudici o organi giurisdizionali di uno Stato membro, ma consenta di ricomprendere, più in generale, le autorità chiamate a partecipare all’amministrazione della giustizia nell’ordinamento giuridico in questione, come ad esempio il pubblico ministero (cfr. la sentenza 10 novembre 2016, Özçelik, C-453/16 PPU), allo stesso tempo, essa non può essere interpretata nel senso che consentirebbe di ricomprendere anche un organo del potere esecutivo di uno Stato membro, quale un Ministero (cfr. sentenza Kovalkovas, cit., par. 35) o un’autorità di polizia (cfr. sentenza 10 novembre 2016, Poltorak, C-452/16 PPU).

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Come citare il contributo in una bibliografia:
M. F. Cucchiara, Mandato d’arresto europeo:  la Corte di Giustizia chiarisce le nozioni di autorità giudiziaria e di decisione giudiziaria, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 12