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Il principio della tassazione per trasparenza esclude la sussistenza del delitto di omessa dichiarazione ires per le società di persone

a cura di Mattia Miglio e Corrado Ferriani

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 12 – ISSN 2499-846X

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Tribunale di Milano, II Sezione, 14 giugno 2016 (ud. 27 maggio 2016), n. 6735
Giudice Dott.ssa De Cristofaro

1. Importante approdo della Seconda Sezione del Tribunale di Milano che cala il principio della tassazione per trasparenza all’interno del sistema penal-tributario delineato dal D.Lgs. 74/2000.

Vediamo da vicino i fatti.

2. Al Legale Rappresentante di una Società in nome collettivo viene contestato il delitto di omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000 per aver omesso di presentare le dichiarazioni IVA e IRES relative alla Snc per l’anno 2011.

Nel corso del dibattimento, tuttavia, emerge che i soci della Snc, sempre nel medesimo anno, avevano regolarmente dichiarato, quali persone fisiche, i redditi da partecipazione ai fini IRPEF.

Proprio tale circostanza consente di applicare il sopra ricordato “principio di trasparenza” al caso in esame e di escludere la sussistenza del delitto ex art. 5: “ai fini IRES, i redditi prodotti da tutte le Società di persone (ivi compresa, dunque, la s.n.c.) si calcolano mediante il c.d. principio di trasparenza, ovvero imputando gli utili a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione. da ciò si desume che i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ed al pagamento della corrispondente imposta sono unicamente i soci e non anche la società” (cfr. p. 2).

Come insegna la migliore dottrina, infatti, “nella tassazione personale, appare in modo trasparente (si parla di tassazione per trasparenza) la posizione della società come soggetto strumentale, come complesso dei soci: la società di persone si presenta come mera forma di produzione di un reddito destinato ai soci” (testualmente, DE MITA, Principi di diritto tributario, Giuffrè, 2007, p. 224).

Per tali motivi, pertanto, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. 917/1986, il reddito prodotto in forma associata dalle Società di persone è accertato in testa alle Società ma è tassato in testa ai soci e non alla Società, che non diviene quindi debitrice dell’imposta e, quindi, rimane esentata dalla presentazione della dichiarazione IRES.

D’altro canto,il principio della tassazione per trasparenza vige esclusivamente per il regime IRES/IRPEF e non trova invece applicazione per l’IVA e l’IRAP, in merito alle quali le Società giuridiche mantengono “un’autonoma soggettività giuridica” (cfr. p. 3) e divengono debitrici delle imposte.

Sennonché, anche con riferimento a tali ultime imposte, la contestazione risulta infondata.

Per quanto concerne l’IVA, l’istruttoria dibattimentale ha dimostrato che l’imposta evasa è pari a 0 e così “il reato di cui all’art. 5 del d.lgs. 74/00 non risulta integrato, difettando il superamento della soglia di euro 50.000 richiesta ai fini del perfezionamento del suddetto illecito”(cfr. p. 4).

Con riferimento, poi, all’omesso versamento IRAP, invece, il Tribunale esclude ogni rilevanza penale in merito all’omessa presentazione della relativa dichiarazione, poiché essa “non rientra tra le ipotesi contemplate dall’art. 5 del citato decreto e, pertanto, tale condotta è priva di rilevanza penale” (cfr. p. 4. In senso analogo, si veda, Cass. Pen. Sez. III, 26 gennaio 2016, n. 12180).

3. Un ultimo aspetto. Stando all’istruttoria dibattimentale, i soci della Snc avrebbero dichiarato, ai fini IRPEF, redditi da partecipazione inferiori rispetto a quelli effettivamente maturati.

Per tali ragioni, il Tribunale non sembra escludere, almeno in via astratta, che possa profilarsi una contestazione per dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000 da parte dei soci.

Ma, di fronte agli elementi concreti emersi in giudizio, anche tale eventualità appare destituita di ogni fondamento.

Infatti, l’imposta eventualmente evasa dai soci sarebbe inferiore alla nuova soglia pari a Euro 150.000 Euro, stabilita dall’art. 4 alla luce della modifiche dettate dal D.Lgs. 158/2015, sancendone la conseguente irrilevanza penale: “Invero, la novella intervenuta di cui al d.lgs. 158/2015, applicabile ratione temporis al caso in esame in base al disposto dell’articolo 2 co. 2 cp, ha innalzato la soglia di punibilità prevista per il delitto de quo, portandola da euro 50.000 ad euro 150.000” (cfr. p. 3).

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Miglio – C. Ferriani, Il principio della tassazione per trasparenza esclude la sussistenza del delitto di omessa dichiarazione ires per le società di persone, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 12