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Rimborsopoli Regione Piemonte: depositate le motivazioni del Tribunale di Torino

Tribunale di Torino, Terza Sezione, 5 gennaio 2017 (ud. 7 ottobre 2016)
Presidente Bergey, Giudici Cecchelli – Picco

Segnaliamo il deposito delle motivazioni della sentenza pronunciata lo scorso ottobre dal Tribunale di Torino nel procedimento relativo alla cd. “rimborsopoli” piemontese.

Gli imputati, tra i quali figurava anche Roberto Cota (ex presidente della Regione Piemonte), erano finiti sotto processo per la gestione dei fondi spettanti ai gruppi consiliari della Regione Piemonte ed erano accusati di peculato.

Dieci le condanne pronunciate dal Tribunale nei confronti di altrettanti consiglieri regionali. Assolto, invece, l’ex Presidente Roberto Cota nei confronti del quale «non vi è prova certa che le spese siano state effettuate a fini esclusivamente personali e non fossero, invece, destinate al funzionamento del gruppo».

«Per quanto riguarda la tipologia di spesa cd. ambivalente – si legge in sentenza – e, quindi, non ontologicamente incompatibili con il funzionamento del Gruppo, non vi sono elementi che consentano di ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i costi di cui sopra siano stati sostenuti per finalità esclusivamente personali e non, invece, per finalità inerenti l’attività del Gruppo come, per esempio, attività di rappresentanza politica posta in essere dall’imputato o da suoi collaboratori, come sostenuto dall’imputato stesso». Per quanto riguarda, invece, le altre spese inserite per errore nella rendicontazione – conclude la sentenza – «tale giustificazione appare plausibile a fronte del fatto che, con riferimento all’intero periodo in imputazione, le pezze giustificative erroneamente inserite a rimborso sono poche e per un valore complessivo non elevato (meno di 2.000,00 euro in relazione all’intero periodo oggetto di imputazione)», il che «consente di ritenere che la predetta spesa sia stata erroneamente inserita tra quelle oggetto di rimborso dovendosi, quindi, escludere una volontà appropriativa da parte dell’imputato».

Redazione Giurisprudenza Penale

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