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Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. N. 152/06): una riflessione su una, poco condivisibile, decisione della Corte di legittimità

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 1 – ISSN 2499-846X

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Cassazione Penale, Sezione III, 17 novembre 2016 (ud. 26 aprile 2016), n. 48574
Presidente Grillo, Relatore Socci

L’Autore commenta la pronuncia con cui la Corte di Cassazione ha ribadito,  in modo del tutto tralatizio, il principio di diritto secondo cui ai fini della configurabilità della contravvenzione descritta nell’art. 256 comma 1 lett. a) (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) del D. Lgs. 3-4-2006 n. 152 (Norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96) è sufficiente anche una sola condotta di trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi.

Come citare il contributo in una bibliografia:
E. Lo Monte, Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. N. 152/06): una riflessione su una, poco condivisibile, decisione della Corte di legittimità, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 1