Una sentenza del Tribunale di Milano in tema di abuso edilizio
A cura di Andrea Orabona e Giulia Piva
in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 1 – ISSN 2499-846X
Tribunale di Milano, Sez. IV, 23 novembre 2016, n. 12549
Giudice Dott. Oscar Magi
Si pubblicano qui di seguito le motivazioni della sentenza d’assoluzione emessa con la formula ampiamente liberatoria del “perché il fatto non sussiste” dal Tribunale di Milano, Sez. IV penale, in composizione monocratica, Giudice Dott. Oscar Magi, in riferimento alla contestata fattispecie contravvenzionale di abuso edilizio di cui all’art. 44, comma primo, lett. a) e b), D.P.R. 2001/380, ovvero, di realizzazione di opere edili in assenza o difformità dal permesso di costruire, unitamente all’inosservanza dell’ordine di sospensione dell’attività edificatoria (in atto) emesso dalla competente Pubblica Amministrazione.
In particolare, il Tribunale di Milano – nel mandare assolto il progettista e direttore dei lavori di manutenzione straordinaria coinvolto nell’edificazione di un complesso immobiliare di nuova costruzione – rammenta l’astratta imputabilità dei reati urbanistici in capo all’esecutore di opere edili laddove intervenute in forza di un formale permesso di costruire successivamente ritenuto illegittimo per violazioni imputabili all’Ufficio Tecnico Comunale rispetto alle disposizioni regolamentari e legislative sottese alla normativa di settore ex T.U. 2001/380.
Secondo la motivazione del Giudice di merito – peraltro avallata dal recente arresto giurisprudenziale della III Sezione della Suprema Corte di cassazione n. 11045 del 18/2/2015 – risulta comunque integrato l’elemento soggettivo (doloso o colposo) delle contravvenzioni urbanistiche in capo all’esecutore di interventi edili realizzati in virtù di un provvedimento autorizzativo dell’Ufficio Tecnico Comunale – pur se successivamente revocato per vizi sostanziali dalla stessa Autorità Amministrativa promanante o giudicato illegittimo dal T.A.R. per violazioni di legge al D.P.R. 2001/380 conosciute o comunque riconoscibili dal direttore dei lavori all’atto della richiesta di rilascio del titolo edilizio.
A tal fine, il Tribunale di Milano trae spunto da un recente arresto della giurisprudenza di legittimità in tema di penale responsabilità del direttore dei lavori per la realizzazione di opere edificatorie in forza di D.I.A. (ora S.C.I.A.) intrinsecamente abusiva o illeggittima, secondo cui “il silenzio dell’amministrazione competente successivo alla presentazione di una denuncia di inizio attività ed alla revoca di un’ordinanza di sospensione di lavori non può ingenerare un errore di diritto scusabile quando l’attività professionale dell’agente (nella specie, direttore dei lavori) presupponga la conoscenza della normativa di settore ed il suo comportamento sia sintomatico dell’inosservanza dell’obbligo di adeguata informazione per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia”.
Da ultimo, e sul versante della configurabilità del distinto reato di inosservanza all’ordine di sospensione dei lavori ex art. 44, comma primo, lett. b), D.P.R. 2001/380, il Giudice di merito consegna implicitamente alla medesima incriminazione tipica natura di reato di pericolo istantaneo – da ritenersi consumato all’atto e nel luogo di oggettivo accertamento della realizzazione di lavori ad opera dell’agente in spregio alla pregressa emissione di un provvedimento inibitorio all’uopo notificato dal competente Ufficio Tecnico Comunale.
Sotto questo profilo, degna di nota appare la parte motiva della sentenza del Tribunale ove è segnalata l’ineluttabilità di approfonditi elementi probatori a carico dell’agente ai fini della declaratoria di penale responsabilità per il titolo di reato in commento – tale da rappresentare per tabulas il riscontro di evidenti difformità intercorrenti tra le opere edili esistenti ex ante all’atto della notifica del provvedimento di sospensione dei lavori e quelle riscontrate ex post in periodo successivo alla notifica dell’inibitoria dell’Ufficio Tecnico Comunale attraverso rilievi di tipo fotografico/descrittivo.
Per l’effetto, il Giudice di merito ha mandato assolto l’imputato anche dall’ulteriore imputazione edilizia che qui ci occupa in assenza dell’obiettiva constatazione “dei luoghi al momento della notifica della sospensione dei lavori”, quale “presupposto indispensabile per la verifica della responsabilità dell’imputato per l’inosservanza dell’ordine medesimo”.
Come citare il contributo in una bibliografia:
A. Orabona – G. Piva, Una sentenza del Tribunale di Milano in tema di abuso edilizio, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 1