Detenuti al 41-bis e divieto di ricevere libri dall’esterno: domani la decisione della Corte Costituzionale
E’ prevista per domani la decisione della Corte Costituzionale (il relatore sarà Franco Modugno) sulla questione, sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, relativa al diritto dei detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis o.p. di poter ricevere libri e riviste a stampa dall’esterno.
L’art. 41 bis O.P., al comma 2 quater lett. a) e lett. c), legittima infatti la adozione di misure idonee a prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza e a limitare gli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno, disponendo che:
Art. 41 bis comma 2-quater
I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell’istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede:
a) l’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;[…]
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno.[…]
Tale disposizione, nella parte in cui viene fatto generico riferimento alla possibilità di limitare gli oggetti ricevibili – legittimando così il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria con il quale viene vietato al detenuto in regime differenziato di ricevere libri e riviste dall’esterno – si porrebbe in contrasto, ad avviso del giudice di Spoleto, con una serie di parametri costituzionali.
Ad avviso del giudice a quo vi sarebbe anzitutto un contrasto tra l’art. 41 bis e l’art. 15 Cost. (norma che presidia con riserva di legge e di giurisdizione la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione) «che deve trovare piena attuazione anche rispetto alle comunicazioni dei detenuti in regime differenziato che si esplichino mediante la ricezione e l’invio di libri e riviste, con le forme dell’art. 18 ter ord. pen., che prevede una competenza dell’autorità giudiziaria e le consente per altro di scegliere tra un ampio ventaglio di soluzioni caso per caso, dal divieto di ricezione alla mera sottoposizione al visto di censura (con conseguente vaglio delle singole comunicazioni e trattenimento soltanto di quelle che determinino un effettivo pericolo), con l’ulteriore risultato di consentire un conseguente più congruo contemperamento delle esigenze di sicurezza con l’esercizio di diritti costituzionalmente tutelati».
Vi sarebbe un contrasto anche con l’art. 21 Cost., «per la compressione incongrua e non proporzionata che deriva all’esercizio del diritto ad informarsi del detenuto a fronte del divieto, legittimo secondo la norma sul regime differenziato, di ricevere e di trasmettere all’esterno qualsiasi stampato, libro o rivista periodica o quotidiana. Ciò perché a fronte di tale compressione non si apprezza un corrispondente incremento di tutela rispetto alle esigenze di sicurezza proprie del regime, già adeguatamente assolte mediante lo strumento, più malleabile e modulabile (dal divieto al mero visto di controllo), previsto dall’art. 18 ter ord. pen. per tutti i detenuti ed in specie per il detenuto che propone il reclamo, per il quale è rilevante la questione che si pone all’esame del giudice delle leggi»
Sembrerebbe ancora sussistere un contrasto – prosegue l’ordinanza – con gli artt. 33 e 34 Cost. «che assicurano il diritto allo studio ed in particolare disegnano una scuola aperta a tutti ed in grado di assicurare che anche i privi di mezzi possano raggiungere i più alti gradi degli studi, affinché sia “assicurata a ciascuno, in una società aperta, la possibilità di sviluppare la propria personalità»
In conclusione, il giudice a quo ha chiesto alla Corte di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 41 bis ord. pen. comma 2 quater, lett. a) e lett. c), nella parte in cui consente all’amministrazione penitenziaria di adottare, tra le misure di elevata sicurezza interna ed esterna volte a prevenire contatti del detenuto in regime differenziato con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, il divieto di ricevere dall’esterno e di spedire all’esterno libri e riviste a stampa, per violazione degli artt. 15, 21, 33, 34 e 117 comma 1 Cost. (nella parte in cui recepisce l’art. 3 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, anche nell’interpretazione a sua volta fornita dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di “trattamento inumano o degradante”, e l’art. 8 della medesima Convenzione).